gennaio 2017
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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Leggi decreti circolari
Il terzo Addendum prevede la possibilità di accedere ai trattamenti di CIGD anche da parte di:
• datori di lavoro non imprenditori;
• apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa;
• aziende con un numero di addetti superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di
CIGO/CIGS.
Il periodo di cassa integrazione in deroga dovrà avere inizio nell’anno 2016 e potrà protrarsi nell’anno 2017 senza
possibilità di frazionamento e non potrà eccedere un periodo complessivo massimo pari a 182 giorni comprensivo dei
periodi richiesti/autorizzati nell’anno 2016.
TERZO ADDENDUM all’Accordo quadro ammortizzatori sociali sottoscritto il 16 dicembre 2016.
Utilizzo della riserva del 50%
ex art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre
2016, n. 185
Visti:
- L’art. 44, comma 6, del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 che prevede, per l'anno 2015, che le Regioni e le Province autono-
me possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui
agli articoli 2 e 3 del D.I. 1° agosto 2014, n.83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;
- L’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, tra l’altro, per l’anno 2016, prevede che le Regioni e le
Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga
ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 83473/14, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse
attribuite;
- L’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - anno 2016 sottoscritto tra
Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016;
- Gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre e il 21
novembre 2016;
Visti in particolare:
- L’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n.
185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad
esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica
attiva del lavoro;
- La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
- Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle
Regioni;
- La circolare INPS n.217 del 13/12/2016;
Considerato che:
• Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse
assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione;
• La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integra-
zione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite
alla Regione Lombardia;
• Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate
sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca
dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto;
• Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie pre-
sumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il
2016 e il 2017;