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apr i le 2017

non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento

in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di euro 4.030,00

ovvero di euro 8.060,00, dalla fruizione dell’esonero contributivo.

Poiché, inoltre, l’incentivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure com-

pensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del Dlgs n. 252/2005 - destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione,

al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del cc,

nonché erogazione in busta paga della Quir - l’agevolazione è calcolata sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle

riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Si fa, infine, presente che, nei casi di stabilizzazione dei rapporti a termine entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova

applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizio-

nale dell’1,40% previsto per i contratti a tempo determinato.

Considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di

somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo compiuta con il decreto legislativo n. 150 del 2015, in caso di

assunzione a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la som-

ministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore

rimane in attesa di assegnazione.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal

lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale della fruizione del beneficio. Tuttavia, è

bene sottolineare che, anche nelle suddette ipotesi, come espressamente previsto dall’art. 4, comma 7, del decreto direttoriale

n. 394/2016, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.

Pertanto, non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto, e l’ultimo

mese in cui si potrà fruire dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2019.

6. Condizioni di spettanza dell’incentivo

L’incentivo è subordinato:

• alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

- all’adempimento degli obblighi contributivi;

- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,

territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori compa-

rativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto

legislativo n. 150/2015.

Con riferimento alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, si rinvia alle circolari

ed ai messaggi già pubblicati e si ribadisce che, in caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda

l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi; diversamente, la condi-

zione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utiliz-

zatore, in quanto su entrambi incombono gli obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

Con riferimento, invece, ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del

decreto legislativo n. 150/2015 si precisa quanto segue:

1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla

contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto

di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);

2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassun-

zione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia

manifestato per iscritto - entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà

a essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di

somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di prece-

denza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a ter-

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