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apr i le 2017

2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al “Programma operativo nazionale iniziativa occupazio-

ne giovani” (in breve “Programma Garanzia giovani”).

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti Neet -

Not [engaged in]

Education, Employment or Training

, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione - in conformità con quanto previsto

dall’art. 16 del regolamento (Ue) 1304/13 - e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del Dlgs 150/2015.

3. Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo e importi stanziati

La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di

quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia autonoma di Bolzano ed è riconoscibile nei limiti delle risorse specifica-

mente stanziate, pari ad euro 200.000.000,00 (cfr. articolo 1 del decreto direttoriale n. 394/2016).

4. Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato - anche a scopo di somministrazione - di durata pari o supe-

riore a sei mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione - a tempo indeterminato.

Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato professionalizzante.

Parimenti, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo

con una cooperativa di lavoro.

L’agevolazione, come espressamente previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 394/2016, può essere rico-

nosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

• contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certifi-

cato di specializzazione tecnica superiore;

• contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;

• contratto di lavoro domestico;

• contratto di lavoro intermittente;

• prestazioni di lavoro accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso,

non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a pre-

scindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio.

In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una

seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a

tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.

Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi

trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

4.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

Come è noto, l’art. 44 del Dlgs 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che pos-

sono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conse-

guimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il

contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Al riguardo, si fa presente che, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi

nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono

prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro