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apr i le 2017

Il bonus massimo riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo inde-

terminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

Nell’ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l’importo mas-

simo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettivo decorso della formazione.

5. Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

• il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per

ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);

• la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni

lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di

paga mensile ed è pari - per i rapporti a tempo determinato - ad euro 335,83 (euro 4.030,00/12), mentre per i rapporti a tempo

indeterminato la soglia massima di incentivo conguagliabile è pari ad euro 671,66 (euro 8.060,00/12).

Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, dette soglie devono essere riproporzionate, assumen-

do a riferimento - per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo - la misura di euro 11,04 (euro 4.030,00/365 giorni) per i

rapporti a tempo determinato e di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 giorni) per i rapporti a tempo indeterminato.

La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell’anno

solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 4.030,00 per i rapporti a termine e ad euro

8.060,00 per i rapporti a tempo indeterminato.

Il suddetto esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari alla contribuzione pre-

videnziale a carico dei datori di lavoro, con eccezione:

- dei premi e i contributi dovuti all’Inail, come espressamente previsto dall’art. 4 del decreto direttoriale n. 394/2016;

- del contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rap-

porto di cui all’art. 2120 del cc” di cui all’art. 1 comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazio-

ne degli sgravi contributivi operata dall’art. 1 comma 756, ultimo periodo della medesima legge;

- del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto dell’esclu-

sione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al

Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento di cui all’art. 40 del Dlgs n. 148/2015.

Vanno inoltre escluse dall’applicazione dell’incentivo le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle con-

cepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, si precisa che non sono oggetto di incentivazione le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura

obbligatoria:

• il contributo per la garanzia sul finanziamento della Quir, di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;

• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribu-

zione imponibile, destinato - o comunque destinabile - in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento

dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;

• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui

alla legge n. 166/1991;

• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del Dlgs n. 182/1997;

• il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del Dlgs n. 166/1997.

Si precisa, inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiunti-

vo Ivs, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote con-

tributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’ap-

plicazione dell’agevolazione. Al riguardo, si fa presente che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge

prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremen-

to contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo Ivs, il datore di lavoro

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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