apr i le 2017
Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza e salve le precisazioni di cui al successivo paragrafo,
l’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali:
• consulterà gli archivi informatici dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal), al fine di conoscere se il soggetto
per cui si chiede l’incentivo sia registrato al “Programma Garanzia giovani” e sia profilato;
• calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
• verificherà la disponibilità residua della risorsa;
• informerà – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo - che è stato
prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da
instaurare con il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida
per 30 giorni decorrenti dalla data di elaborazione, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio;
se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l’istanza per-
derà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.
Nell’ipotesi in cui il giovane sia registrato al Programma “Garanzia giovani”, ma non gli sia ancora stata attribuita la
classe di profilazione, l’Inps sospenderà l’iter di definizione dell’istanza di prenotazione dell’incentivo; l’istanza che dovesse
essere inizialmente rigettata per mancata profilazione del giovane rimarrà valida per 30 giorni; se entro tale termine il giovane
verrà profilato, l’istanza, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; dopo 30 giorni
l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.
Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro
sette giorni di calendario dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto - dovrà, se ancora non lo ha fatto, effet-
tuare l’assunzione.
Entro dieci giorni di calendario dalla elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Istituto, il datore di lavoro, inoltre,
avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effet-
tuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di dieci giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al bene-
ficio determinerà l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di
presentare successivamente un’altra domanda.
L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva ammissione al
beneficio.
Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli Inps e le comunicazioni
telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in
particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di
prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non
coerente.
Più specificamente, è necessario che corrispondano:
• il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagra-
fico-contributivi dell’Inps);
• la tipologia dell’evento per cui spetterebbero i benefici;
• il codice fiscale del lavoratore.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le procedure informatiche, all’atto dell’elaborazione dell’istanza telematica,
calcoleranno l’importo del beneficio in base alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ed incrementeranno
tale importo del 5%, allo scopo di tenere conto di possibili variazioni in aumento della retribuzione lorda nel corso del periodo
di incentivo. Si ribadisce, al riguardo, che l’importo massimo dell’incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro non può
superare l’ammontare di 8.060,00 euro, nel caso si tratti di assunzioni a tempo indeterminato, e l’importo di euro 4.030,00 nel
caso in cui si tratti di assunzioni a tempo determinato.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell’importo calcolato, aven-
do cura di non imputare l’agevolazione alle quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in
9
Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro