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apr i le 2017

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

- invalidità;

- pensionamento per raggiunti limiti d’età;

- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

- licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre

2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di

“impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.

L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto

alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo

determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazio-

ne - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavora-

tore sostituito.

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui

si intende godere dell’incentivo oltre i limiti del

“de minimis”

– deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole

assunzioni per le quali si intende fruire del bonus occupazionale.

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripri-

stino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non con-

sente di recuperare il beneficio perso.

8. Coordinamento con altri incentivi

L’incentivo, come previsto dall’articolo 7 del decreto direttoriale n. 394/2016, non è cumulabile con altri incentivi all’as-

sunzione di natura economica o contributiva.

Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si precisa che, ai fini della legittima fruizione

dell’incentivo, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di

lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto.

9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di

effettuare l’eventuale assunzione, il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza,

di seguito illustrato (cfr. art. 8, decreto direttoriale citato).

Il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.”,

disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.

it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

• il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;

• la Regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;

• l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;

• l’aliquota contributiva datoriale.

Il modulo telematico di richiesta dell’incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della pre-

sente circolare. Sarà dato atto della possibilità di inviare le istanze mediante pubblicazione di apposito messaggio da parte

dell’Istituto.

Il modulo sarà accessibile seguendo il percorso “accedi ai servizi”, “altre tipologie di utente”, “aziende, consulenti e pro-

fessionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del

contribuente”.

Si illustra il processo di elaborazione delle richieste telematiche che sarà seguito dall’Istituto dal momento in cui saran-

no resi disponibili i moduli telematici.