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Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

novembre 2016

cazione del Fondo di integrazione salariale, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, in quanto obbligatoriamen-

te iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato.

Nell’ambito di applicazione di tale Fondo rientrano anche le confederazioni di settore e le società di servizio alle

imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoria-

le, indipendentemente dal settore di inquadramento.

Diversamente, le imprese prive delle caratteristiche di cui alle legge n. 443/1985 (legge quadro sull’artigianato)e non

iscritte all’apposito Albo, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi

di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamen-

te più rappresentative del settore artigiano, saranno iscritte al Fondo di integrazione salariale nel caso in cui occupino più di

cinque dipendenti.

Esclusioni

Non rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo:

a) i settori nell’ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 26, c.

1, del Dlgs n. 148/2015 (es. imprese assicuratrici, Poste italiane, Ferrovie dello Stato, aziende del credito, trasporto pub-

blico, marittimo ecc.);

b) i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del Dlgs citato:

• settore dell’artigianato;

• settore della somministrazione di lavoro;

c) le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Lavoratori

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato,

compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di

istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nonché i lavoratori con contratto di

apprendistato di alta formazione e ricerca.

Unità produttiva

Per accedere alle prestazioni garantite dal Fis, i datori di lavoro interessati devono provvedere al censimento

dell’unità produttiva oggetto della richiesta di prestazione in “anagrafica soggetto contribuente”. Tale informazione è da

inserire obbligatoriamente nella domanda di prestazione e nel flusso UniEmens non appena sarà reso disponibile.

Il numero progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere obbligatoriamente indicato nell’elemen-

to <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Qualora vi sia un’unica unità produttiva, coinci-

dente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà uguale a “0” (zero).

PRESTAZIONI

Le prestazioni garantite dal Fis sono due:

• l’assegno di solidarietà di cui al comma 31 del medesimo Dlgs 148/2015(disciplinato dall’art. 6 del Di n. 94343/2016);

• l’assegno ordinario di cui al comma 30 del medesimo D.lgs, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti

di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre preceden-

te la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall’art. 7 del Di n. 94343/2016).

Il Fondo di integrazione salariale, come tutti gli altri Fondi di solidarietà, ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non

può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.