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Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

novembre 2016

• dal 14 aprile 2016: (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) i datori di lavoro con più di quindici dipen-

denti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa (circ. n. 100/2014) per eventi intervenuti

dal 30 marzo 2016;

• dal 1° luglio 2016: i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti per eventi inter-

venuti dalla medesima data (art. 29 c. 11, Dlgs 148/2015).

Compatibilità con trattamenti in deroga e con contratti solidarietà tipo B per il 2016

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fis possono scegliere di accedere alternativamente, nei

limiti temporali e finanziari previsti dalle rispettive normative, agli ammortizzatori sociali in deroga, al contributo di solidarietà

di cui alla legge 236/1993 oppure alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.

CONTRIBUZIONE

Contribuzione ordinaria- Istruzioni flusso UniEmens

L’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario sono finanziati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contri-

buti:

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65 per cento

della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domi-

cilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore; per questi datori di lavoro, ai fini

del versamento della contribuzione, sono tuttora valide le istruzioni operative a suo tempo impartite dall’Istituto.

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario, a far data

dal 1° gennaio 2016, dello 0,45 percento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipen-

denti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del

lavoratore.

Ai fini di tale versamento contributivo, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2016, le aziende valorizzeran-

no – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:

• in <CausaleADebito> il codice “M149” avente il significato di “Contributo ordinario Fondo di integrazione salariale genna-

io-settembre 2016”;

• in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori

dipendenti, esclusi i dirigenti;

• in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >5 a 15 dipendenti).

Sono tenuti alla regolarizzazione dei versamenti anche i datori di lavoro cui è stato esteso l’ambito di applicazione

del Fondo di integrazione salariale, ad opera del Di n 94343/2016, con decorrenza 1° gennaio 2016, (es. datori di lavoro

non costituiti in forma di impresa).

Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2016, le aziende

valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i

seguenti dati:

• in <CausaleADebito> il codice “M131” o “M149”;

• in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori

dipendenti, esclusi i dirigenti;

• in <SommaADebito> l’importo del contributo:

pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >5 a 15 dipendenti);

pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da >15 dipendenti).

L’Istituto fa presente che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio a settembre

2016, dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2016 (giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circola-

re Inps 176/2016 in esame).

È possibile, per gli interessati, proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le

regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In