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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
novembre 2016
proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recupe-
rare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino la predetta istanza entro la scadenza
sopra indicata (16 dicembre 2016).
Contributo addizionale
Nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è dovuto dal datore di lavoro, ai fini delle prestazioni di
assegno ordinario e assegno di solidarietà, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 4% della retribuzione
persa.
Le relative modalità applicative saranno emanate dall’Inps con successivo messaggio.
Contribuzione correlata
Per le prestazioni garantite dal Fondo, lo stesso provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione, alla
gestione di iscrizione del lavoratore interessato. Tale contribuzione è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensio-
ne, compresa l’anticipata (ex pensione di anzianità).
Amministrazione Fondo
Alla gestione del Fondo provvede un comitato amministratore le cui decisioni, assunte a maggioranza e con voto
decisivo del presidente in caso di parità, possono essere sospese da parte del direttore generale, laddove emergano profili
d’illegittimità.
Il comitato amministratore gestisce il Fondo di competenza, con i seguenti compiti:
1. predisporre, sulla base dei criteri di stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, di gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
2. fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
3. vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’anda-
mento della gestione;
4. decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
5. assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Il comitato non esercita il compito di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti in quanto,
come già evidenziato in precedenza, i trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono autorizzati dalla struttura
territoriale Inps competente in relazione all’unità produttiva.
Con decreto ministeriale 30 novembre 2015 è stato costituito il comitato amministratore del Fondo di solidarietà
residuale, insediatosi in data 18 dicembre 2015. Con nota prot. 40/998.18-01-2016, il ministero del Lavoro ha chiarito che il
Fondo di integrazione salariale sarà gestito dal medesimo comitato amministratore che relativamente alle prestazioni
garantite dal Fis cessa nella funzione di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti.
Ricorsi amministrativi
Avverso i provvedimenti adottati dal direttore di sede Inps o suo delegato è possibile proporre ricorso al comitato
amministratore, al quale spetta decidere in unica istanza.
A tal fine, i ricorsi devono essere indirizzati al comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale, presso la
direzione generale Inps e trasmessi all’Istituto esclusivamente tramite canale telematico accedendo ai servizi online del
portale istituzionale
www.inps.it.
Per una corretta canalizzazione dell’istanza di ricorso è necessario, una volta effettuato l’accesso a Riol (Ricorsi on
line) con Pin dispositivo, selezionare le seguenti opzioni nell’ordine: Nuovo ricorso Gestione lavoratori privati/prestazioni a
sostegno del reddito/Soggetto richiedente prestazioni/contributo di solidarietà Fis.