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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

novembre 2016

proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recupe-

rare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino la predetta istanza entro la scadenza

sopra indicata (16 dicembre 2016).

Contributo addizionale

Nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è dovuto dal datore di lavoro, ai fini delle prestazioni di

assegno ordinario e assegno di solidarietà, un contributo addizionale, calcolato nella misura del 4% della retribuzione

persa.

Le relative modalità applicative saranno emanate dall’Inps con successivo messaggio.

Contribuzione correlata

Per le prestazioni garantite dal Fondo, lo stesso provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione, alla

gestione di iscrizione del lavoratore interessato. Tale contribuzione è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensio-

ne, compresa l’anticipata (ex pensione di anzianità).

Amministrazione Fondo

Alla gestione del Fondo provvede un comitato amministratore le cui decisioni, assunte a maggioranza e con voto

decisivo del presidente in caso di parità, possono essere sospese da parte del direttore generale, laddove emergano profili

d’illegittimità.

Il comitato amministratore gestisce il Fondo di competenza, con i seguenti compiti:

1. predisporre, sulla base dei criteri di stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, i bilanci annuali, preventivo e

consuntivo, di gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2. fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;

3. vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché sull’anda-

mento della gestione;

4. decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

5. assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Il comitato non esercita il compito di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti in quanto,

come già evidenziato in precedenza, i trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono autorizzati dalla struttura

territoriale Inps competente in relazione all’unità produttiva.

Con decreto ministeriale 30 novembre 2015 è stato costituito il comitato amministratore del Fondo di solidarietà

residuale, insediatosi in data 18 dicembre 2015. Con nota prot. 40/998.18-01-2016, il ministero del Lavoro ha chiarito che il

Fondo di integrazione salariale sarà gestito dal medesimo comitato amministratore che relativamente alle prestazioni

garantite dal Fis cessa nella funzione di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti.

Ricorsi amministrativi

Avverso i provvedimenti adottati dal direttore di sede Inps o suo delegato è possibile proporre ricorso al comitato

amministratore, al quale spetta decidere in unica istanza.

A tal fine, i ricorsi devono essere indirizzati al comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale, presso la

direzione generale Inps e trasmessi all’Istituto esclusivamente tramite canale telematico accedendo ai servizi online del

portale istituzionale

www.inps.it

.

Per una corretta canalizzazione dell’istanza di ricorso è necessario, una volta effettuato l’accesso a Riol (Ricorsi on

line) con Pin dispositivo, selezionare le seguenti opzioni nell’ordine: Nuovo ricorso Gestione lavoratori privati/prestazioni a

sostegno del reddito/Soggetto richiedente prestazioni/contributo di solidarietà Fis.