29
Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
novembre 2016
Le prestazioni del Fondo sono determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte
l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qua-
lunque titolo a favore dello stesso (cosiddetto tetto aziendale).
Tuttavia, è stata prevista una mitigazione del suddetto limite, come di seguito evidenziato:
Tabella riepilogativa tetti aziendali del Fis – si applicano agli eventi che iniziano nell’anno
• 2016
Nessun tetto
• 2017
10 volte
• 2018
8 volte
• 2019
7 volte
• 2020
6 volte
• 2021
5 volte
• 2022 in poi
4 volte
Alle prestazioni garantite dal Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di integra-
zioni salariali ordinarie.
Gli importi delle prestazioni non possono in ogni caso eccedere i seguenti limiti
Trattamenti di integrazione salariale 2016
Retribuzione
Tetto
Importo lordo
Importo al netto del 5,84%
Inferiore o uguale a 2.102,24
Basso
971,71
914,96
Superiore a 2.102,24
Alto
1.167,91
1.099,70
Nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, le stesse possono avere le seguenti durate massime,
anche se non continuative, nel quinquennio mobile:
• 36 mesi di assegno di solidarietà;
• 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario;
• 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà.
Gli interventi e i trattamenti garantiti dal Fondo di integrazione salariale sono definiti con provvedimento del direttore
di sede (o del dirigente delegato), con riferimento alla struttura territoriale Inps competente in relazione all’unità produttiva.
In fase di prima applicazione, il pagamento dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà avverrà esclusiva-
mente con la modalità del pagamento diretto. Successivamente, l’Inps renderà nota la data dalla quale sarà possibile l’anti-
cipazione del pagamento delle prestazioni da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio nella denuncia contribu-
tiva mensile.
Termini di accesso alle prestazioni
Possono accedere alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale:
• dal 1° gennaio 2016: le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale per eventi di sospensione o riduzione di
attività lavorativa intervenuti dal 1 gennaio 2016;