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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

novembre 2016

2. L’informazione relativa alle indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), può essere effettuata mediante rinvio alle norme del con-

tratto collettivo applicato al lavoratore.».

Note all’art. 13:

- La legge 21 marzo 1983, n. 149 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l’ottenimento all’estero di documenti,

informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978) è pub-

blicata nella Gazzetta ufficiale 5 maggio 1983, n. 122, So.

Note all’art. 16:

- Per i riferimenti al regolamento (Ce) 25 ottobre 2012, n. 1024/2012 si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 21:

- Il testo dell’art. 127 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 127.

(Procedimento in camera di consiglio)

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso

alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se

l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o inter-

nato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza, dal magistrato

di sorveglianza del luogo.

4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personal-

mente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre

ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto

motivato.

9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura,

salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art. 140 comma 2.».

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) 25 ottobre 2012, n. 1024/2012, si veda nelle note alle premesse.

Note all’art. 26:

- Per i riferimenti al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, si veda nelle note alle premesse.

Firmati gli accordi quadro

per le aziende del terziario di Monza Brianza e Lodi

sulla detassazione dei premi di risultato

Analogamente a quanto già sottoscritto il 29 luglio 2016 per la città metropolitana di Milano (Newsletter del 1° agosto

2016), in data 6 e 7 settembre 2016, sono stati siglati gli accordi quadro Territoriali per la provincia di Monza e Brianza e per

la provincia di Lodi relativi alla detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare

per le aziende che applicano integralmente il Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.