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Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

novembre 2016

sorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell’Istituto. In relazione a tale riduzione, il contributo istituzionale per l’Isfol è

ridotto di euro centomila a decorrere dall’anno 2016 e trasferito all’Anpal.

2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell’Isfol di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto e del

regolamento dell’Isfol cui sono assegnate le seguenti funzioni:

a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal ministro del Lavoro e delle Politiche

sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e

percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che

presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei

dati di cui all’articolo 13;

b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento

degli obiettivi da parte dell’Anpsl, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e

valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;

c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;

d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo

della istruzione, formazione e della ricerca.

3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l’Inps garantisce al ministero del Lavoro e

delle Politiche sociali, all’Anpal e all’Isfol il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.».

Note all’art. 10:

- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/Cee concernente l’obbligo del

datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro), pubblicato nella Gazzetta ufficiale

12 giugno 1997, n. 135, così recita:

«Art. 1.

(Obbligo di informazione)

1. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a fornire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell’assunzione, le seguenti infor-

mazioni:

a) l’identità delle parti;

b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi,

nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;

c) la data di inizio del rapporto di lavoro;

d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

e) la durata del periodo di prova se previsto;

f) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

g) l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;

h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;

i) l’orario di lavoro;

l) i termini del preavviso in caso di recesso.

2. L’obbligo di cui al comma 1 può essere assolto:

a) nel contratto di lavoro scritto ovvero nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto, da consegnarsi al lavoratore entro

trenta giorni dalla data dell’assunzione;

b) nella dichiarazione di cui all’articolo 9 -bis, comma 3, del decreto-legge 1° (gradi) ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, per i soggetti cui si applica la predetta disposizione.

3. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell’assunzione, al lavoratore

deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al

comma 1, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.

4. L’informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 1, può essere effettuata mediante il rinvio alle norme

del contratto collettivo applicato al lavoratore.».

«Art. 2.

(Prestazioni di lavoro all’estero)

1. Le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1, sono fornite al lavoratore invitato a svolgere la sua prestazione lavorativa all’estero

per un periodo superiore a trenta giorni, prima della partenza e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al predetto comma,

insieme alle seguenti ulteriori informazioni:

a) la durata del lavoro da effettuare all’estero;

b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;

c) gli eventuali vantaggi in danaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all’estero;

d) le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore.