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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, secondo cui la domanda di

Aspi Naspi, Dis-Coll e indennità di mobilità, resa dall’interessato all’Inps, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità. In

questi casi, la registrazione sarà resa disponibile per i sistemi regionali attraverso il canale di cooperazione applicativa.

Una volta divenuto pienamente operativo il portale nazionale, le registrazioni effettuate sullo stesso verranno instradate

verso i sistemi regionali mediante i sopra descritti canali di cooperazione applicativa. Con successiva circolare della Direzione

generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, ovvero con atto dell’Agenzia nazionale per le politiche

attive del lavoro (Anpal), saranno disciplinati i tempi e le ulteriori modalità di transizione verso il sistema a regime, ivi compreso

l’eventuale periodo transitorio di utilizzo di entrambi i sistemi.

1.3. Accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro

Come già specificato, con particolare riguardo alla richiesta dei servizi e all’accesso alle misure di politica attiva del

lavoro, la platea degli “utenti”, oltre ai soggetti espressamente individuati dal suddetto articolo 18 (disoccupati, lavoratori bene-

ficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio disoccupazione), comprende anche tutti

coloro che, seppur già occupati, siano in cerca di altra occupazione. Resta fermo, comunque, il criterio di priorità nei confronti

dei soggetti disoccupati sopra evidenziato.

Con riferimento, invece, all’assegno di ricollocazione, si precisa che, a norma dell’articolo 23 del decreto legislativo n.

150/2015, lo stesso sarà riconosciuto, con le modalità definite dall’Anpal, solo ai disoccupati percettori della Naspi, la cui dura-

ta di disoccupazione ecceda i quattro mesi.

In merito alla stipulazione del patto di servizio, con riferimento ai soggetti percettori di Naspi, Asdi e Dis-Coll e indennità

di mobilità, lo stesso andrà sottoscritto presso il centro per l’impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all’Inps, men-

tre la generalità degli utenti potrà scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l’impiego di riferimento, stante il principio

secondo cui i servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono disponibili a tutti i residenti sul territorio nazionale, a prescin-

dere dalla regione o provincia autonoma di residenza (articolo 11, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 150/2015).

2. Condizione di non occupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015

A norma dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015, “allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione

come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata

in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carat-

tere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”.

La norma, con l’intento di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediata-

mente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere

sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione.

Allo scopo di precisare la nozione di “non occupazione”, anche con riferimento alla prestazione di attività lavorativa di

scarsa intensità, occorre richiamare, in via analogica, le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015, che

prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l’impiego anche nei casi in cui il beneficiario

svolga un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. In tal caso il legi-

slatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgano attività lavorativa, in forma subordinata o autono-

ma, di scarsa intensità. Analogamente, pertanto, la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgo-

no attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività,

ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro

subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.

Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, a verificare che il soggetto, che faccia loro richiesta di prestazio-

ni di carattere sociale o assistenziale, risulti privo di impiego o svolga un’attività lavorativa da cui derivi un reddito che corri-

sponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del Dpr n. 917/1986 e cioè pari agli importi sopra

indicati, a seconda che l’attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo.

Nelle more della stipula delle convenzioni tra l’Anpal e le amministrazioni pubbliche interessate relative all’accesso ai

dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione, si rinvia a quanto previsto dal Dpr 28 dicembre

2000 n. 445 in tema di dichiarazioni sostitutive e di idonei controlli che le amministrazioni sono tenute ad effettuare, anche a

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

febbraio 2016