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province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla

gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell'ambito

delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del

ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, e in

misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione

di servizi per l'impiego. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesi-

me, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato a utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro

annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità sopra rappresentate.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in parola, in

deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a

seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a

valere sul fondo di rotazione.

Il medesimo articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n.

125, prevede, al comma 6-bis, che nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche atti-

ve del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropoli-

tane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stes-

si, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e

condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di manca-

to rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all’articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli

essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il ministero del Lavoro e delle Politiche

sociali stipula con ogni Regione e con le province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i rela-

tivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della

Regione o provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell’articolo 11,

in via transitoria le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del

lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

Lo stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all’articolo 33 che l’importo di cui all’articolo 15,

comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

L’Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l’impegno congiunto del

Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzio-

namento dei centri per l’impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rap-

porto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell’ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni

tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interisti-

tuzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l’impegno

alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei programmi

operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l’impiego anche

attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo.

Considerato che

Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, le

parti ravvisano la necessità di stipulare una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazio-

ne alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro;

Le Parti ritengono prioritario procedere al rilancio, al miglioramento e alla riqualificazione dei servizi per il lavoro su

tutto il territorio nazionale, nell’ambito del riordino delle funzioni e competenze in atto esercitate dalle province in materia di

mercato del lavoro, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni su tutto il territorio nazionale;

Nell’Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, le parti concordano sull’esigenza che

la fase di transizione dei prossimi anni venga gestita dal Governo nazionale e dalle Regioni italiane di comune accordo e in

forte spirito di leale collaborazione;

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febbraio 2016

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro