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Commercio estero

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In primo piano

apr i le 2016

Ottenere lo status di esportatore autorizzato dagli uffici delle dogane è semplice. Questa autorizzazione costituisce

un’opportunità singolare di accesso al mercato asiatico in quanto:

- tra l’Ue e la Corea del Sud l’unica prova di origine contemplata è la «dichiarazione di origine», rilasciata dall’esportatore su

una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficiente-

mente dettagliata da consentirne l’identificazione

- lo status è concesso indipendentemente dal valore dei prodotti esportati e, a differenza di altri accordi, anche in assenza

del requisito della «frequenza» delle esportazioni.

L’autorizzazione è rilasciata dall’ufficio delle Dogane del luogo nel quale l’esportatore è stabilito e nel quale conserva

le scritture contenenti la prova di origine a condizione che:

- i prodotti in questione possano essere considerati originari della parte Ue o della Corea del Sud e soddisfino gli altri requi-

siti stabiliti dal protocollo

- l’esportatore autorizzato sia in grado di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a comprovare il carattere ori-

ginario dei prodotti in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori, e dimostrare la conformità agli altri

requisiti stabiliti dal protocollo

L’esportatore autorizzato deve:

- riportare la seguente dichiarazione di origine – stampata sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento com-

merciale, o compilata a mano con inchiostro e in stampatello -: “L’esportatore delle merci contemplate nel presente docu-

mento (autorizzazione doganale n. …), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale”

(

1

)

- sottoscrivere con firma autografa la dichiarazione di origine o, in alternativa, consegnare all’ufficio delle Dogane un impe-

gno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine lo identifichi come se avesse appo-

sto la sua firma manoscritta

- indicare nel riquadro 44 della dichiarazione doganale di esportazione che l’origine è stata attestata sulla fattura o su altro

documento equivalente.

- compilare la dichiarazione di origine al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, a condi-

zione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termi-

ne fissato dalla legislazione della parte importatrice

- conservare la dichiarazione di origine per almeno cinque anni, a partire dalla data della suddetta dichiarazione, corredata

di tutta la documentazione idonea a provare l’origine dei prodotti in questione, fermi restando i più ampi termini di conser-

vazione dei documenti commerciali previsti da altre norme

- comunicare all’ufficio delle Dogane che ha rilasciato l’autorizzazione ogni eventuale variazione che modifichi le condizioni

che ne hanno consentito il rilascio.

La dichiarazione di origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio da parte dell’autorità emittente e il tratta-

mento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.

Maggiori informazioni, istruzioni operative di dettaglio e modello di richiesta dello status sono disponibili al seguente

indirizzo:

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/Atti+amministrativi+generali/

Accordi/

Nota

(

1

)

Indicare obbligatoriamente l’origine dei prodotti (ad es. “IT” per “Italia”). Se i prodotti sono originari di più paesi o territori unionali, nella

dichiarazione dovrà essere indicato il codice Iso Alpha identificativo dei medesimi, mentre l’indicazione dei paesi non originari e non

coperti dalla dichiarazione non sarà effettuata sulla dichiarazione stessa ma dovrà risultare in fattura. Se la dichiarazione di origine si

riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su

cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla «CM».