AEC Agenti e Rappresentanti del Commercio
Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti (“ditte”) e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nell’Accordo Economico Collettivo – AEC sottoscritto da Confcommercio con le associazioni più rappresentative degli agenti.
Ai sensi dell’AEC e del codice civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione utilizzata dalle parti:
a) è “agente di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
b) è “rappresentante di commercio” chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.
Unione Confcommercio Milano offre alle aziende associate un servizio di consulenza personalizzato sulla normativa e sulla regolamentazione dell’AEC, nonché assistenza nell’ambito della Commissione di conciliazione delle vertenze.
Direzione Relazioni Sindacali – Lavoro – Bilateralità
02/7750314-315