Trasparenza dei contributi pubblici alle imprese - Legge 124/2017
Obbligo di pubblicizzare quanto ricevuto in nota integrativa, sul proprio sito internet o sul sito dell’Associazione di appartenenza - Legge n. 124/2017, art. 1, commi 125 e ss.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PUBBLICITA’ (descrizione sintetica)
L’obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti (di seguito identificheremo quali sono) riguarda:
- Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- Società di persone (Snc, Sas);
- Imprese individuali (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- Società cooperative (incluse le cooperative sociali);
- Enti commerciali.
Sono esclusi gli esercenti arti e professioni.
GLI AIUTI E/O CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICIZZAZIONE (descrizione sintetica)
- Stato;
- Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
- Istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
- Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Agenzie fiscali;
- Società a controllo pubblico.
A titolo di:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a
- condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Esclusioni dall’obbligo di pubblicizzazione:
Non sono oggetto di pubblicizzazione:
- Somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni
- Contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10 mila euro
- Gli aiuti di carattere generale
CRITERIO DI PUBBLICIZZAZIONE (descrizione sintetica)
DOVE SI PUBBLICIZZANO GLI AIUTI, SOVVENZIONI O CONTIBUTI
- Società di capitali e altri soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa;
- Soggetti diversi dai precedenti: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione degli aiuti sul proprio sito internet. In mancanza di proprio sito internet sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza.
COME SI PUBBLICIZZANO (descrizione sintetica)
Secondo le disposizioni normative per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- Denominazione del soggetto erogante;
- Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- Data di incasso;
- Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es. "la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza").
COVID 19 – GLI AIUTI RICEVUTI DALLE IMPRESE (descrizione sintetica)
REGIME SANZIONATORIO (descrizione sintetica)
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- La sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- La sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
- Le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2020), si applicano dal 1° luglio 2022.
- Le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2022 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2021), si applicano dal 1° gennaio 2023.
Per approfondimenti le imprese associate possono rivolgersi alla Direzione Servizi Tributari: tributario@unione.milano.it
SERVIZIO DI ASSISTENZA AI SOCI DI
UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
L’Unione Confcommercio ha istituito un servizio di supporto ai soci delle proprie Associazioni aderenti, in regola con il pagamento della quota associativa e che NON devono pubblicare il Bilancio e NON posseggono un proprio sito Internet. Unione Confcommercio rende disponibile una sezione del proprio sito per adempiere agli obblighi previsti dalla L. n. 124/2017.Il servizio è riservato ai soci di una delle Associazioni aderenti a Unione Confcommercio e in regola con il pagamento della quota associativa. Al fine di rispettare quanto previsto dalla normativa, che riserva la possibilità di pubblicare l’informativa in esame sul sito della Associazione di appartenenza, il servizio è garantito negli anni seguenti fino al mantenimento della qualità di socio in regola con la quota associativa, nelle modalità e nei termini indicati da Unione Confcommercio.