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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

marzo 2016

2. La durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento

del piano formativo individuale, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l’apprendista abbia concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il consolidamen-

to e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certifi-

cato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale inte-

grativo di cui all’art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;

b) nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certifi-

cato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.

3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo

alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

4. La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rap-

porto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province

autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di

ricerca.

5. La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche non può essere

inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica

per l’ammissione all’esame di Stato.

Articolo 5

Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna

1. L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed

esterna. I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di

formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

2. Gli standard formativi dei percorsi di formazione in apprendistato sono i seguenti:

a) per i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18 del

decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto;

b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli standard definiti nell’ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai

decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;

c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo 2015;

d) per i percorsi di specializzazione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del pre-

sidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;

e) per i percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard defi-

niti nell’ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti;

f) per i percorsi di istruzione tecnica superiore, gli standard definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del presi-

dente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;

g) per i percorsi dell’alta formazione regionale, gli standard definiti nell’ambito degli ordinamenti regionali vigenti.

3. Il piano formativo individuale, redatto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il

modello di cui all’allegato 1A, che costituisce parte integrante del presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della for-

mazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresì, i seguenti elementi:

a) i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;

b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;

c) il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;

d) la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;

e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valuta-

zione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di rial-

lineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.