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marzo 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

16

Leggi decreti circolari

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «istituzioni formative»:

1) le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, per i percorsi di cui ai decreti del Presidente della

Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;

2) le istituzioni formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005;

3) i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012;

4) le strutture formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del

presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio

2008;

6) le università e gli enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);

7) le altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, naziona-

le o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innova-

zione e del trasferimento tecnologico;

b) «datore di lavoro»: il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secon-

do il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organiz-

zazione stessa o dell’unità produttiva;

c) «protocollo»: l’accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall’istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della

formazione interna ed esterna all’impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative;

d) «formazione interna» e «formazione esterna»: periodi di apprendimento formale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b),

del decreto legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono, rispettivamente, sul posto di lavoro e presso l’istituzione formativa.

Articolo 3

Requisiti del datore di lavoro

1. Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato di cui all’art. 1, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il

superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;

b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme

vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;

c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 7.

Articolo 4

Durata dei contratti di apprendistato

1. La durata del contratto di apprendistato di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), non può essere inferiore a sei mesi e

non può, in ogni caso, essere superiore a:

a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, comma 6, del

decreto legislativo n. 226 del 2005;

e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della

qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;

f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.