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marzo 2016

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Visto il decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta uffi-

ciale n. 130 dell’8 giugno 2015, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia orga-

nizzativa e didattica dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti»;

Visto il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.

166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualifi-

cazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle

qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-

me di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il ministero

della Pubblica istruzione e il ministero dell’Università e della Ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Visto l’accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-

me di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010, recepito con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca del 15 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 164 del 16 luglio 2010, riguardante il primo anno di

attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislati-

vo 17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurez-

za, igiene e salvaguardia ambientale);

Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 16 dicembre 2010 sulle «Linee guida per

realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a

norma dell’art. 13, comma 1–quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»,

recepite con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta uffi-

ciale n. 49 del 1° marzo 2011;

Visto l’accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-

me di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento

dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto

del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del

21 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-

me di Trento e di Bolzano nella riunione del 4 gennaio 2013 sul documento recante «Linee-guida in materia di tirocini»;

Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano nella riunione del 1° ottobre 2015 ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

decreta:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, gli standard for-

mativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e i criteri

generali delle seguenti tipologie di apprendistato:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di spe-

cializzazione tecnica superiore, di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

2. Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell’art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 81

del 2015, l’istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), secondo lo

schema di cui all’allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.