marzo 2016
Completata la regolamentazione nazionale e regionale
su apprendistato e sistema duale
È stato emanato, ai sensi del Dlgs n. 81/2015 che ha rivisto l'intera disciplina dell'apprendistato, il decreto intermini-
steriale del 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi ed i criteri generali per l'attivazione delle due tipologie di
apprendistato legate al sistema duale:
- l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello);
- l'apprendistato di alta formazione e di ricerca (apprendistato di terzo livello).
Il decreto interviene definendo la durata dei contratti, gli standard formativi, gli aspetti legati alla formazione interna/
esterna all’impresa ed i contenuti del piano formativo individuale - Pfi.
Con specifico riferimento all’apprendistato di primo livello il decreto contiene lo schema di protocollo che l'istituzione
formativa e datore di lavoro dovranno sottoscrivere per l'attivazione dei contratto.
Regione Lombardia, con la Dgr del 23 dicembre 2015, n. 4676, ha recepito i contenuti del provvedimento, che
erano già stati condivisi nell’ambito della Conferenza Stato–Regioni, adeguando gli standard formativi dell’apprendistato
per la qualifica e di quelli per l’alta formazione, rendendo immediatamente fruibile la nuova disciplina sul territorio regionale.
DECRETO del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 ottobre 2015.
Definizione degli standard formativi
dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
ministro dell’Economia e delle Finanze
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l’articolo
46, comma 1;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante «Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-
lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante «Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’art. 1,
comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante «Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche»;
Visto il regolamento di cui al decreto del ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509 recante «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei» e successive modificazioni;
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