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Legislazione comunitaria
maggio 2016
Commercio estero
32. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 88, paragrafo 9):
euro 10
33. Tassa per il riesame della determinazione delle spese procedurali da rimborsare [prima del 1o ottobre 2017, regola
94, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 85, paragrafo 7]:
euro 100
34. Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Ufficio [prima del 1o ottobre 2017, regola 147, paragrafo 5, del
regolamento (Ce) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 147, paragrafo 4]:
euro 300
B. Tasse da pagare all'Ufficio internazionale
I. Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa l'Unione
1. Coloro che richiedono una registrazione internazionale che designa l'Unione sono tenuti a pagare all'Ufficio internazio-
nale una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di
Madrid.
2. Il titolare di una registrazione internazionale che deposita una domanda di estensione territoriale che designa l'Unione
presentata successivamente alla registrazione internazionale è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale una tassa indi-
viduale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.
3. L'importo della tassa di cui al punto B.I.1 o al punto B.I.2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal direttore
generale dell'Ompi in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'accordo e al
protocollo di Madrid, dei seguenti importi:
a) per un marchio individuale: 820 euro più, ove applicabile, 50 euro per la seconda classe di prodotti e servizi e 150
euro per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;
b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1.400 euro più, ove applicabile, 50 euro per la seconda
classe di prodotti e servizi e 150 euro per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda.
II. Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa l'Unione.
1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale, quale
parte delle tasse per il rinnovo della registrazione internazionale, una tassa individuale per la designazione dell'Unione
conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.
2. L'importo della tassa di cui al punto B.II.1 del presente punto è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal diret-
tore generale dell'Ompi in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'intesa
e al protocollo di Madrid, dei seguenti importi:
a) per un marchio individuale: 820 euro più, ove applicabile, 50 euro per la seconda classe di prodotti e servizi e 150
euro per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;
b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1.400 euro più, ove applicabile, 50 euro per la seconda
classe di prodotti e servizi e 150 euro per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale
oltre alla seconda.»