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Legislazione comunitaria

maggio 2016

Commercio estero

32. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 88, paragrafo 9):

euro 10

33. Tassa per il riesame della determinazione delle spese procedurali da rimborsare [prima del 1o ottobre 2017, regola

94, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 85, paragrafo 7]:

euro 100

34. Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Ufficio [prima del 1o ottobre 2017, regola 147, paragrafo 5, del

regolamento (Ce) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 147, paragrafo 4]:

euro 300

B. Tasse da pagare all'Ufficio internazionale

I. Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa l'Unione

1. Coloro che richiedono una registrazione internazionale che designa l'Unione sono tenuti a pagare all'Ufficio internazio-

nale una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di

Madrid.

2. Il titolare di una registrazione internazionale che deposita una domanda di estensione territoriale che designa l'Unione

presentata successivamente alla registrazione internazionale è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale una tassa indi-

viduale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.

3. L'importo della tassa di cui al punto B.I.1 o al punto B.I.2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal direttore

generale dell'Ompi in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'accordo e al

protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

a) per un marchio individuale: 820 euro più, ove applicabile, 50 euro per la seconda classe di prodotti e servizi e 150

euro per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;

b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1.400 euro più, ove applicabile, 50 euro per la seconda

classe di prodotti e servizi e 150 euro per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda.

II. Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa l'Unione.

1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale, quale

parte delle tasse per il rinnovo della registrazione internazionale, una tassa individuale per la designazione dell'Unione

conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.

2. L'importo della tassa di cui al punto B.II.1 del presente punto è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal diret-

tore generale dell'Ompi in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'intesa

e al protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

a) per un marchio individuale: 820 euro più, ove applicabile, 50 euro per la seconda classe di prodotti e servizi e 150

euro per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;

b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1.400 euro più, ove applicabile, 50 euro per la seconda

classe di prodotti e servizi e 150 euro per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale

oltre alla seconda.»