lugl io/agosto 2016
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, commi 182, 189 e 190, della legge n. 208 del
2015, il presente decreto disciplina:
a) i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti azien-
dali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 legano la corresponsione di premi di risultato di
ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’im-
presa;
b) gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione
del lavoro;
c) le ulteriori modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma
1, lettera a).
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 182 a 185, della legge n. 208 del 2015 trovano applicazione per il set-
tore privato e con riferimento ai titolari di redito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di
percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000 al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’impo-
sta sostitutiva di cui allo stesso comma 182.
Articolo 2
Premi di risultato e criteri di misurazione
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per premi
di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditivi-
tà, qualità, efficienza ed innovazione.
2. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione
o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorga-
nizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto
di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obietti-
vo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Articolo 3
Partecipazione agli utili
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del
codice civile.
2. Agli utili distribuiti ai sensi del comma 1 si applica l’articolo 95, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986.
Articolo 4
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori
1. L’incremento di cui all’articolo 1, comma 189, della legge n. 208 del 2015 è riconosciuto qualora i contratti collettivi di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizza-
zione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro