lugl io/agosto 2016
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
14 settembre 2015, trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni dei benefici da
parte del ministeri vigilanti (vedi successivo par. 6).
Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni in oggetto. Per
quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni fornite nel tempo sugli argomenti trattati.
1. Periodi di congedo
post partum
nei casi di parto prematuro
Il comma 1, lett. d) dell’art. 16 Tu è stato novellato nel seguente modo:
1.“È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali
giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle let-
tere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
La riforma in esame interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata
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1
]
e riguarda, in
particolare, i casi di parti “fortemente” prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi
antecedenti alla data presunta del parto (cioè prima dell’inizio del congedo ordinario ex lett. a dell’art. 16 cit.).
Rispetto a questi parti, la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi succes-
sivi al giorno del parto (circ. 45/2000, par. B e C).
Con la riforma della lett. d) dell’art. 16 Tu, invece, su indicazione ministeriale, il congedo si calcola aggiungendo ai 3
mesi
post partum
ex lett. c) dell’art. 16 cit. tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presun-
ta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.
Le presenti indicazioni superano, quindi, quelle fornite ai paragrafi B e C della circolare Inps n. 45/2000.
È bene precisare che la riforma in esame non comporta di fatto variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifi-
chi all’interno dei due mesi
ante partum
, ossia quando il congedo obbligatorio
ante partum
è già iniziato: per tali eventi
infatti il congedo
post partum
risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i
giorni di congedo
ante partum
non goduti. Inoltre, in tali casi, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione proroga-
ta, i giorni di congedo obbligatorio
ante partum
non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.
Analogamente, nei casi di parto fortemente prematuro, qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di interdizione
prorogata dal lavoro per incompatibilità con le mansioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del Tu, si aggiungono al termine del perio-
do di interdizione prorogata tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto. Sono pertanto da inten-
dersi integrate le istruzioni contenute al par. 3 della circolare Inps n. 62/ 2010.
Si riportano a titolo esemplificativo due esempi sulle due diverse fattispecie sopra descritte.
Esempio 1
(parto fortemente prematuro avvenuto prima dei due mesi
ante partum
)
Data parto: 30/6/2015
Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi
ante partum
: 20/7/2015)
Durata del congedo di maternità: dal 30/6/2015 al 20/12/2015
Tale durata si determina calcolando la data del parto + tre mesi
post partum
(dal 30/6/2015 al 30/9/2015) + 81 giorni (62
giorni relativi ai due mesi
ante partum
+ 19 giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi
ante
partum
. Si precisa che i 62 giorni sono conteggiati dal 20/7/2015 al 19/9/2015, mentre i 19 giorni sono conteggiati dal gior-
no successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’
ante partum,
nella fattispecie dall’1/7/2015 al
19/7/2015).
Il criterio di calcolo del periodo di congedo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata.
Se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione posticipata gli 81 giorni (62+19) si aggiungono al termine dei 7 mesi
dopo il parto.