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lugl io/agosto 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

8

Leggi decreti circolari

Esempio 2

(parto prematuro avvenuto nei due mesi

ante partum

)

Data parto: 31/7/2015 (data compresa nei due mesi

ante partum

)

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi

ante partum

: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 31/7/2015 al 31/12/2015

Tale durata si determina, come avveniva prima della riforma in esame, calcolando la data del parto prematuro + tre mesi

post partum (dal 31/7/2015 al 31/10/2015) + 51 giorni di congedo ante partum (dall’1/8/2015 al 20/9/2015).

Rimane fermo che la domanda di maternità, anche nei casi di parto fortemente prematuro, va sempre corredata con il certi-

ficato medico attestante la data presunta del parto.

È bene precisare infine che gli ulteriori periodi riconosciuti alle lavoratrici madri nei casi di parto fortemente prematuro influi-

scono anche sulla durata del congedo di paternità che coincide, come noto, con il periodo di congedo di maternità post

partum non fruito in tutto o in parte dalla madre per morte, grave infermità, abbandono del figlio o affidamento esclusivo

dello stesso al padre (art. 28 del Tu e art. 3 del Dm 4 aprile 2002 - circolare Inps n. 8 del 17 gennaio 2003, paragrafo 10).

Periodo transitorio

Il Dlgs n. 80/2015 è entrato in vigore il 25 giugno 2015 e si applica agli eventi coincidenti o successivi alla data del 25 giu-

gno 2015.

Per i parti che si sono verificati in data anteriore alla data del 25 giugno 2015, e il cui congedo post partum non si era anco-

ra concluso alla data stessa, è possibile riconoscere l’indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a con-

dizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.

In particolare:

- se il datore di lavoro ha conteggiato il congedo

post partum

tenendo conto non solo dei due mesi

ante partum

, ma anche

degli altri giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data di inizio del congedo

ante partum

, può por-

tare a conguaglio le indennità anticipate per tutto il periodo di congedo concesso alla lavoratrice;

- se invece il congedo

post partum

è stato determinato in base alle vecchie regole, oppure tenendo conto solo dei giorni di

congedo obbligatorio non fruiti nell’

ante partum

(due mesi ante partum più eventuali giorni di interdizione anticipata), è

possibile, a domanda dell’interessata, un ricalcolo dell’indennità tenendo conto anche dei giorni inizialmente non conteg-

giati. L’indennizzo di tali giorni ulteriori è possibile solo a condizione che la lavoratrice, nei giorni indennizzabili, si sia

effettivamente astenuta dal lavoro senza soluzione di continuità, eventualmente anche ad altro titolo (ad es. a titolo di

congedo parentale o ferie - esempio 3).

Le istruzioni per il conguaglio sono riportate al successivo par. 7.

Esempio 3

(ipotesi di indennizzo dei giorni ulteriori con conversione dell’assenza ad altro titolo)

Data effettiva parto fortemente prematuro: 1/4/2015

Data presunta parto: 23/6/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 23/4/2015)

Congedo fruito (vecchie regole): dall’1/4/2015 al 1/9/2015

Periodo di congedo parentale richiesto dalla lavoratrice senza soluzione di continuità rispetto al congedo di maternità: es.

dal 2/9/2015 al 30/10/2015

Se il datore di lavoro ha calcolato ed indennizzato il congedo post partum sulla base delle vecchie regole (5 mesi post par-

tum dall’1/4/2015 all’1/9/2015), è possibile, a domanda dell’interessata, indennizzare a titolo di congedo di maternità anche

gli ulteriori 21 giorni dal 2/9/2015 al 22/9/2015 (corrispondenti all’intervallo temporale che va dal giorno successivo al parto

fino al giorno precedente la data di inizio dell’

ante partum

).

Analogamente, le lavoratrici alle quali l’Istituto corrisponde direttamente l’indennità di maternità (lavoratrici iscritte alla

gestione separata, operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o con contratto a termine o a prestazione, lavoratri-

ci addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese dal lavoro che non usufruiscono del trattamento