23
gennaio 2016
Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Si rammenta che in base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano
applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle
modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.
Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del
congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1
ter dettagliati con il presente messaggio.
Note
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1
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L’art. 33 comma 2 T.U. stabilisce che in alternativa al prolungamento del congedo parentale possono essere fruiti i riposi di cui all’art. 42
comma 1 del Tu. L’art. 42 comma 1 dispone che in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità si applica l’art. 33, co. 2 della legge 104/92 relativo alle due ore di ripo-
so giornaliere retribuite.
Ulteriori precisazioni in materia di Cigs
Il ministero del Lavoro, a seguito dell’emanazione del Dlgs n. 148/2015 di riordino della normativa in materia di ammor-
tizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con circolare n. 30 del 9 novembre 2015, ha fornito ulteriori precisazioni
(Lavoronews n. 64/2015) in materia di Cigs, in merito alla causale d’intervento “crisi aziendale”, con particolare riferimento alla
cessazione d’attività e alle istanze di proroga dei trattamenti di Cigs per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solida-
rietà.
In particolare, ha precisato che:
- per l’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito del trattamento di Cigs per crisi per cessazione,
non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di Cigs per qualunque causale;
- alle istanze di proroga dei trattamenti di Cigs, presentate dopo il 24 settembre 201, entrata in vigore del Dlgs n. 148/2015,
sia nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati
alla suddetta data, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa.
CIRCOLARE del ministero del Lavoro n. 30 del 9/11/2015.
Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante
"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Nota integrativa alla circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015.
In riscontro ai diversi quesiti posti dalle parti sociali, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo prot. 5223 del 2 novembre
2015, si ritiene dover precisare quanto segue.
Relativamente al paragrafo 2 "Campo di applicazione", della circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, con particolare riferi-
mento all'articolo 20, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 148/2015, si precisa che rientrano nel campo di applicazione
della disposizione le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli. Il concetto di trasfor-
mazione include, infatti, anche il concetto di manipolazione.