Al riguardo, con circolare n. 31/2014 l’Agenzia aveva precisato che, per i contribuenti già iscritti nella banca dati, la
verifica dei quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione dei modelli Intrastat parte dal 13 dicembre 2014, data di
entrata in vigore del Dlgs n. 175/2014, mentre sono ininfluenti i trimestri precedente. Naturalmente, per i soggetti iscritti suc-
cessivamente, il primo trimestre da considerare è quello in corso alla data di iscrizione.
La circolare aveva inoltre chiarito che, dopo avere ricevuto la comunicazione dell’agenzia, prima che l’esclusione
abbia effetto, il contribuente può rivolgersi all’ufficio competente per le attività di controllo al fine di superare la presunzione di
inattività, fornendo “la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trime-
stri di riferimento previsto dalla norma , oppure adeguati elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare.
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato operazioni intra-Ue omettendo di presentare i modelli Intrastat, sarà sanziona-
to per le violazioni commesse. In alternativa, il contribuente può manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomuni-
tarie. In ogni caso, concludeva la circolare, i soggetti esclusi, qualora abbiano successivamente esigenza di effettuare opera-
zioni intracomunitarie, potranno comunque richiedere nuovamente l’inclusione nell’archivio Vies.
È in questo contesto che si inquadra l’iniziativa resa nota dal comunicato, con il quale l’agenzia dell’Entrate riferisce
della conclusione di una prima fase di controlli, a seguito dei quali circa 60 mila contribuenti Iva “che non hanno presentato
elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività” riceveranno il
preavviso di cancellazione dal Vies e, se del caso, dovranno attivarsi per mantenere o rinnovare l’iscrizione. Il riferimento del
comunicato alle “caratteristiche di apparente inattività” lascia pensare che l’esclusine dalla banca dati non sarà causata dalla
semplice assenza di elenchi Intrastat e che l’agenzia invece, tenendo conto della normativa unionale, abbia opportunamente
preso in considerazione qualche alto elemento e segnatamente la presentazione della dichiarazione Iva. Al riguardo, va rile-
vato che, in base all’art. 23 del regolamento Ue n. 904/2010, l’invalidità per presunta inattività del numero di partita Iva
(peraltro a ogni effetto e non solo ai fini delle operazioni intra-Ue, come invece previsto dalla normativa nazionale) scatta
quando il contribuente non ha presentato “né dichiarazioni Iva né elenchi riepilogativi per un anno”.
(Fonte: Italia Oggi)
Operazioni intra-Ue - Esclusione dal Vies
Conclusi i controlli sugli elenchi Iva - Richiesta di riammissione
COMUNICATO STAMPA dell’Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2016.
Operazioni intra-Ue: in partenza 60mila lettere di
esclusione dal Vies. Conclusi i controlli sugli elenchi Iva, possibile chiedere la riammissione
Circa 60mila soggetti Iva che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che
mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l’Agenzia delle Entrate li
informa che saranno cancellati dall’archivio Vies (Vat information exchange system). Le comunicazioni sono il frutto di una
prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.
Perché avviene l’esclusione - I controlli del Fisco sui soggetti Iva iscritti nell’archivio Vies avvengono a iscrizione già
avvenuta, non essendo più propedeutici all’avvio delle operazioni intracomunitarie. Successivamente, l’Agenzia verifica la
regolare presentazione degli elenchi riepilogativi e cancella dalla banca dati coloro che non ne hanno presentato neanche uno
per quattro trimestri consecutivi. L’analisi ha permesso di individuare i contribuenti che si trovano in questa condizione e che
riceveranno quindi la lettera di esclusione.
Strada sbarrata ma non “per sempre” - L’effettiva estromissione della partita Iva avviene trascorsi 60 giorni dal ricevi-
mento della comunicazione. Un periodo “finestra” durante il quale il contribuente interessato a conservare l’iscrizione può
comunque rivolgersi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie
effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare. L’eventuale esclusione non pregiudica, inoltre, la possibilità di
chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti
incaricati. I controlli sull’archivio Vies proseguiranno anche nei prossimi mesi.
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novembre 2016
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