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In primo piano

novembre 2016

• individuare nella Banca d’Italia, con riferimento ai servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui

conti, l’autorità competente a disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’avvio

dell’attività e dell’esercizio del controllo sui relativi prestatori;

• assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del

conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell’operazione;

• prevedere l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell’Unione europea che prestano ser-

vizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti, di istituire un punto di contatto centrale al ricorrere dei

presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione;

• avvalersi della facoltà di vietare il diritto del beneficiario di un pagamento di imporre spese, tenendo conto della necessità

di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficienti, e designare l’Autorità garante

della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare l’effettiva osservanza del divieto e ad applicare le

relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal Codice del consumo, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

• prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva valutando una

razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio;

• prevedere, infine, con particolare riguardo alle violazioni commesse da società o enti, l’applicazione di sanzioni ammini-

strative pecuniarie da 30.000 fino a 5 milioni di euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è

superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

Articolo 15

Delega al governo per il recepimento della direttiva (Ue) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema

finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012

che abroga la direttiva 2006/60/Ce e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione, e per l’attuazione

del regolamento (Ue) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

e che abroga il regolamento (Ce) n. 1781/2006

L’articolo in commento contiene una delega al governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi recanti le norme

occorrenti a dare organica attuazione alla direttiva (Ue) 2015/849 del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del

sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (IV direttiva antiriciclaggio), approvata insieme al

nuovo regolamento (Ue) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, che la completa.

La direttiva, analogamente a quanto richiesto dagli standard internazionali in materia, è incentrata sul principio di

approccio basato sul rischio, ai sensi del quale l’efficacia del sistema dei presidi di lotta al riciclaggio del denaro e al finan-

ziamento del terrorismo è direttamente proporzionale all’accuratezza con cui gli attori istituzionali coinvolti e i soggetti desti-

natari degli obblighi previsti valutano, comprendono, aggiornano e mitigano il rischio, di entrambi i fenomeni, gravante sui

settori di rispettiva competenza o attività.

In tale ottica, si evidenzia in particolare che l’articolo 15, comma 2, lettera a):

• individua nel Comitato di sicurezza finanziaria l’organismo responsabile dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo tenuto conto della relazione elaborata dalla Commissione europea per valutare specifica-

mente i rischi che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere;

• imposta l’approccio della vigilanza in base al rischio riscontrato dalle autorità competenti nei settori di rispettiva attribuzio-

ne, anche al fine di fornire ai destinatari degli obblighi strumenti di valutazione utili a graduare misure di adeguata verifica

della clientela proporzionali al rischio e, conseguentemente, efficaci.

Il criterio direttivo di cui al comma 2, lettera b), della disposizione in commento attribuisce, invece, al legislatore

delegato il potere di aggiornare l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi posti dal sistema di prevenzione del riciclag-

gio e del finanziamento del terrorismo, garantendo la proporzionalità e l’efficacia delle misure adottate in attuazione della

direttiva.

Relativamente al criterio di cui alla lettera c) della medesima norma, si osserva che questo si snoda attorno ai prin-

cipi di proporzionalità e di adeguatezza dei presidi introducendo, coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, spazi di

semplificazione ovvero di aggravio degli adempimenti richiesti ai destinatari degli obblighi, ove ciò sia consentito o reso

necessario dalla congrua valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sotteso a talune specifiche

attività o riconducibile a particolari incarichi o status del cliente da assoggettare ad adeguata verifica.

Legale