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Legale

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Leggi e provvedimenti

novembre 2016

c) costituzione di un organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (Itab) ai sensi dell’articolo 29 del regolamento

(Ue) n. 305/2011 e fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione;

d) individuazione presso il Mise del punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all’articolo 10, paragrafo

1, del regolamento (Ue) n. 305/2011 e determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni com-

petenti;

e) individuazione del Mise quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (Ue) n. 305/2011;

f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizza-

re per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all’ar-

ticolo 40 del regolamento (Ue) n. 305/2011;

g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento (Ue) n. 305/

2011;

h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obbli-

ghi derivanti dal regolamento (Ue) n. 305/2011, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte

dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti

relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul

mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (Ue) n. 305/2011;

i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi;

l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 305/2011 con

successivo regolamento governativo.

Articolo 19

Delega al governo per l’attuazione della decisione quadro 2003/568/Gai del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa

alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

L’articolo di cui sopra contiene un’importante delega al governo per l’adozione di un decreto legislativo finalizzato ad

introdurre nell’ordinamento italiano misure contro la corruzione nel settore privato, ed in particolare la previsione di specifi-

che fattispecie penalmente rilevanti.

Particolarmente rilevante è la previsione di una sanzione penale sia per le condotte attive (chi corrompe) che per

quelle passive (chi si fa corrompere), oltre che nel caso di istigazione a tali condotte, e cioè quando vengano promessi/sol-

lecitati, offerti/richiesti o dati/ricevuti, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti ad un

soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l’esercizio di funzioni

direttive presso società o enti privati affinché questo compia/ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio.

In tale ambito, le sanzioni previste sono la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la pena accessoria dell’interdizio-

ne temporanea dall’esercizio dell’attività, nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o

enti privati, ove già condannato.

Viene, in conclusione, prevista anche la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra

privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con

l’applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21

Attuazione della direttiva (Ue) 2015/2203 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

alle caseine e ai caseinati destinati all’alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/Cee del Consiglio

La disposizione autorizza il governo a dare attuazione per via regolamentare alla direttiva (Ue) 2015/2203 del 25

novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all’ali-

mentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/Cee.

In primo pia o