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marzo 2016

17.

Al fine di attivare la procedura di concessione di Cigd, le imprese presentano telematicamente, entro il termine perentorio di

20 giorni dall’inizio previsto delle sospensioni, due distinte domande:

a. la domanda all’Inps, corredata del relativo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica nel

caso di mancato accordo), secondo le modalità definite dall’Istituto stesso;

b. la domanda a Regione Lombardia, utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” già accessibile.

18.

I dati contenuti nella domanda presentata alla Regione devono essere perfettamente coincidenti con i dati contenuti

nell’istanza presentata ad Inps, con particolare riguardo a: matricola Inps, codice fiscale azienda, sede operativa (comune,

indirizzo, numero civico e cap), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei medesimi, n. ore di sospensione

e/o riduzione, modalità di pagamento dell’indennità e numero di protocollo domanda Inps.

19.

Al fine di permettere le procedure autorizzative, si ribadisce l’obbligo della:

a. corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matri-

cola Inps, codice fiscale azienda, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, cap) e al numero dei

lavoratori interessati. L’indeterminatezza o l’inesattezza di tali dati comporta l’inammissibilità della domanda;

b. rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in

deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli inter-

venti in deroga sono condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi;

c. integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione dell‘eventuale richiesta di integrazione da parte dell’ente

istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all’accordo sindacale e alla ren-

dicontazione.

20

. Non sono ammesse domande integrative prima della scadenza delle decorrenze e durate della domanda precedente.

21.

Non sono ammesse rettifiche alle domande già decretate.

22.

Riguardo quanto contenuto nei punti precedenti, la Regione Lombardia definirà con propri atti successivi gli adempimenti

procedurali necessari e le relative modalità operative.

TITOLO II – INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA

23.

La concessione dell’indennità di mobilità in deroga è rivolta ai lavoratori subordinati (con esclusione dei lavoratori domesti-

ci) provenienti da imprese di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del

codice civile con unità produttive/operative ubicate in Lombardia, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo

oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di

apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 31.12.2015, a condizione che siano privi di ogni altra prestazione

legata alla cessazione del rapporto di lavoro.

24.

È esclusa la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti

per accedere ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla L 223/91, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti

ordinari e ridotti, all’indennità Naspi di cui al Dlgs 4 marzo 2015 n. 22.

25.

Non è inoltre possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione dei tratta-

menti di cui al punto precedente e delle indennità di Aspi e mini-Aspi.

26.

Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga i lavoratori devono essere in possesso, all’atto della risoluzione del rappor-

to di lavoro, dei requisiti individuali di cui all’art. 16 comma 1 della L 223/91, ossia un’anzianità aziendale di almeno dodici

mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,

festività, infortuni e maternità.

27

. L’indennità di mobilità in deroga può essere autorizzata per un periodo massimo di quattro mesi non ulteriormente proro-

gabili.

28.

I lavoratori interessati presentano telematicamente le domande per ottenere la concessione della mobilità in deroga alla

competente sede Inps, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di ces-

sazione del rapporto di lavoro.

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro