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marzo 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

L'accordo quadro in estrema sintesi prevede che:

• la Cigd possa essere richiesta per una durata massima di 3 mesi nell'intero anno 2016, pari ad un massimo di 91 giorni di

calendario;

• il calcolo della durata massima dei 3 mesi sia determinato sui periodi richiesti ed autorizzati indipendentemente dalla loro

effettiva fruizione;

• la Cigd possa essere richiesta dalle imprese così come definite dall'articolo 2082 e 2083 cc. Nell’ambito della quota di riser-

va del 5% delle risorse assegnate anche i datori di lavoro non imprenditori possono richiedere la Cigd;

• gli apprendisti quando siano gli unici dipendenti, ovvero siano esclusi dai programmi di intervento di ammortizzatori sociali in

costanza di rapporto di lavoro. Nell’ambito della quota di riserva del 5% delle risorse assegnate la durata massima dei 3

mesi viene prolungata fino al limite dei programmi aziendali;

• i lavoratori possano essere messi in Cigd solo se alla data di inizio dell'intervento (sospensione/riduzione) abbiano 12 mesi

di anzianità lavorativa presso l'impresa richiedente;

• l'impresa prima di richiedere la Cigd deve far fruire ai lavoratori tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smalti-

mento delle ferie residue.

La decorrenza della sospensione, definita nell'accordo sindacale, non deve essere antecedente alla data di sottoscri-

zione dell'accordo medesimo.

Entro il termine perentorio di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni deve essere presentata la domanda all'Inps e a

Regione Lombardia utilizzando il sistema informativo “Finanziamenti on line” già accessibile.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare a ciascun lavoratore, al momento della sospensione, l’apposita informativa

sulle politiche attive del lavoro.

ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L’ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA

ANNO 2016

TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE

presenti altresì:

Direzione regionale Inps della Lombardia

Italia Lavoro spa

Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro della Lombardia (Arifl)

PREMESSE

Vista

la normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- l’art. 2, comma 64 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

- il decreto legge 54/2013 convertito con modificazioni dalla legge 85/2013;

- il decreto legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla legge 90/2013;

- l'intesa tra Stato Regioni e province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;

- l’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori in deroga in Lombardia, anno 2015, sottoscritto il 16 dicembre

2014;

- il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di seguito Di 83473/14, che disciplina i criteri per la concessione

degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell’art. 4 comma 2 del decreto legge 54/2013 nel quadro degli equilibri di bilancio

dello Stato;

- la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014;

- la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5425 del 24 novembre 2014;