marzo 2016
- il Dlgs 4 marzo 2015 n. 22;
- il Dlgs 14 settembre 2015 n. 148;
- l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Considerato che
l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga alla normativa vigente per l’anno 2016, fermo restando quanto disposto dal Di 83473/14, allegato al presente accordo
unitamente alle disposizioni attuative dello stesso, il quale:
- disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che qui si intendono recepite;
- prevede disposizioni che si applicano agli accordi stipulati successivamente al 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del
decreto stesso;
- demanda agli accordi quadro stipulati in sede regionale l’individuazione di priorità di intervento nel rispetto dei principi del
decreto stesso.
Considerato altresì che il decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Dlgs 150/2015 individuerà le
modalità e i criteri per l’attivazione delle politiche attive da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell’art. 22 del medesimo decre-
to legislativo.
Ritenuto
di adottare le seguenti priorità e modalità di intervento al fine di attuare i principi e i criteri disciplinati dal Di 83473/14
con le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Si conviene quanto segue
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro
TITOLO I – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)
1.
Sono destinatari del trattamento di Cigd, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Di n. 83473/14, i lavoratori dipendenti da imprese
di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, con riferimento
alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora, in caso di riduzione e/o sospensione delle prestazioni lavorative, non
ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dal Dlgs 14 settembre 2015 n. 148 “Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre
2014 n. 183”.
Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito
dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a
seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi tra i destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro
non imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2083 cc.
Nei punti successivi, nonché nei format allegati, quanto riferito al soggetto “impresa” si intende ugualmente riferito, relativa-
mente alla “riserva” di cui sopra, al soggetto “datore di lavoro non imprenditore”.
2.
Le causali di ammissibilità dell’intervento della Cigd sono quelle definite nell’art. 2 comma 1 del Di n. 83473/14:
a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
c. crisi aziendali;
d. ristrutturazione o riorganizzazione.
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Sindacale / Sicurezza sul lavoro