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marzo 2016

- il Dlgs 4 marzo 2015 n. 22;

- il Dlgs 14 settembre 2015 n. 148;

- l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che

l’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in

deroga alla normativa vigente per l’anno 2016, fermo restando quanto disposto dal Di 83473/14, allegato al presente accordo

unitamente alle disposizioni attuative dello stesso, il quale:

- disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che qui si intendono recepite;

- prevede disposizioni che si applicano agli accordi stipulati successivamente al 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del

decreto stesso;

- demanda agli accordi quadro stipulati in sede regionale l’individuazione di priorità di intervento nel rispetto dei principi del

decreto stesso.

Considerato altresì che il decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Dlgs 150/2015 individuerà le

modalità e i criteri per l’attivazione delle politiche attive da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell’art. 22 del medesimo decre-

to legislativo.

Ritenuto

di adottare le seguenti priorità e modalità di intervento al fine di attuare i principi e i criteri disciplinati dal Di 83473/14

con le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Si conviene quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro

TITOLO I – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)

1.

Sono destinatari del trattamento di Cigd, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Di n. 83473/14, i lavoratori dipendenti da imprese

di cui all’art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, con riferimento

alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora, in caso di riduzione e/o sospensione delle prestazioni lavorative, non

ricorrano le condizioni per l’utilizzo degli strumenti previsti dal Dlgs 14 settembre 2015 n. 148 “Disposizioni per il riordino

della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre

2014 n. 183”.

Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito

dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a

seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi tra i destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro

non imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2083 cc.

Nei punti successivi, nonché nei format allegati, quanto riferito al soggetto “impresa” si intende ugualmente riferito, relativa-

mente alla “riserva” di cui sopra, al soggetto “datore di lavoro non imprenditore”.

2.

Le causali di ammissibilità dell’intervento della Cigd sono quelle definite nell’art. 2 comma 1 del Di n. 83473/14:

a. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;

b. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;

c. crisi aziendali;

d. ristrutturazione o riorganizzazione.

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro