Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 106 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 106 Next Page
Page Background

maggio 2016

7

giu n

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Premessa

Il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative - convertito

in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21 - all’art. 2-quater, comma 2, prevede che

per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, stipulati prima dell’entrata in vigore del

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa

data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di 12

mesi, nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario, fino a concorrenza dell’importo massimo

complessivo di 50 milioni di euro.

Pertanto, anche per l’anno 2016, entro il suddetto limite di spesa di 50 milioni di euro, opera l’incremento del tratta-

mento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10%, per i contratti di solidarietà stipulati prima dell’entrata in

vigore del decreto legislativo n. 148/15 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data.

Per quanto concerne gli incrementi di integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi

UniEmens, si fa presente che le predette operazioni di conguaglio andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni

operative, entro e non oltre il periodo di paga gennaio 2017.

Allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla legge, l’Istituto opererà il

monitoraggio della misura dei benefici fruiti (pagamenti diretti e pagamenti a conguaglio), dando evidenza, al ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali, del conseguimento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l’erogazione dei

benefici al raggiungimento del citato limite complessivo di disponibilità finanziarie.

Con riguardo al trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà erogato nel corso del 2015, si rileva

che alcuni dei predetti contratti sono stati autorizzati alla fine del 2015, pertanto le aziende interessate possono non essere

state in condizioni di conguagliare l’incremento del predetto trattamento stabilito, nella misura del 10% del trattamento medesi-

mo, dall’art. 2-bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Al riguardo, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue

in ordine allo stanziamento operato dall’art. 2-bis, comma 1, del decreto legge n. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla

citata legge n. 11/2015 e dall’articolo 4, comma 1-bis, della legge 17 luglio 2015, n. 109, di conversione del decreto legge 21

maggio 2015, n. 65, si fa presente che le aziende interessate potranno avviare il recupero del predetto incremento del tratta-

mento di integrazione salariale, connessi ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgente disciplina

di cui alla legge n. 863/1984, erogato nel corso dell’anno 2015, sulla base delle istruzioni operative di seguito riportate.

Le sopra citate operazioni di conguaglio andranno effettuate, sulla base delle seguenti istruzioni operative, entro e non

oltre il periodo di paga giugno 2016.

Anche in questo caso, allo scopo di favorire il rispetto del limite complessivo di disponibilità finanziarie fissato dalla

legge, che per l’anno 2015 è stabilito in 150 milioni di euro, l’Istituto opererà il monitoraggio della misura dei benefici fruiti

(pagamenti diretti e pagamenti a conguaglio) dando evidenza, al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del consegui-

mento dell’80% del tetto di spesa e provvedendo a interrompere l’erogazione dei benefici al raggiungimento del citato limite

complessivo di disponibilità finanziarie.

1. Istruzioni operative per il conguaglio dell’incremento del trattamento di integrazione salariale nei flussi UniEmens

1.1 Maggiorazioni anno 2016

Per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in oggetto, le aziende destinatarie

di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens, a partire dal periodo di paga di competenza

aprile 2016, gli importi riferiti all’anno 2016 secondo le indicazioni che seguono.

Per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della per-

centuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L n. 41 del 28/2/1986), si conferma la prassi in uso, basata sull’utilizzo

del codice G603.

Per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2016, i datori di lavoro valorizzeranno,

nell’elemento <DenunciaIndividuale>/ <CausaleCongCIGS>, il codice di nuova istituzione “G709” e, nell’Elemento DenunciaIn

dividuale>/<ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.

Per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2016 (gennaio, febbraio, marzo),

e non conguagliata valorizzeranno, nell’elemento <DenunciaIndividuale>/<CausaleCongCIGS>, il codice di nuova istituzione

“G710” e, nell’Elemento DenunciaIndividuale/<ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.