maggio 2016
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
giu n
4
Leggi decreti circolari
Contratto di solidarietà difensivo
Trasformazione part-time in full-time e viceversa
Il ministero del Lavoro, con interpello n. 14 dell’11 aprile 2016, ha precisato che in costanza di contratto di solidarie-
tà è possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, senza la stipula di
un ulteriore accordo, solamente nell’ipotesi in cui tali trasformazioni, non determinino alcuna variazione nelle percentuali di
riduzione media oraria pattuite nell’accordo.
Qualora, invece, le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali, stabilite in sede di accordo, sarà necessa-
rio provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà.
RISPOSTA a interpello n. 14 del ministero del Lavoro dell’11 aprile 2016.
Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Contratto di solidarietà
difensivo – Trasformazione part-time in full-time e viceversa.
L’Associazione nazionale vettori e operatori del trasporto aereo ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere
il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disciplina in materia di contratto di solida-
rietà difensivo sancita dal Dlgs n. 148/2015.
In particolare, l’istante chiede se in costanza di contratto di solidarietà sia possibile la trasformazione di contratti di
lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, ferma restando l’assenza di incrementi dell’organico aziendale
nell’ambito della categoria di personale interessata e nel rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di accordo tra le parti
per ciascuna categoria di lavoratori interessati.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e Io, dell’Inps e dell’Ufficio legi-
slativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell’art. 21 del Dlgs n. 148/2015 che, nel disciplinare organicamente
il sistema degli ammortizzatori sociali, individua il contratto di solidarietà quale specifica causale di intervento di integrazio-
ne salariale straordinario (Cigs), dettandone la relativa disciplina.
In particolare il comma 5 dell’art. 21 chiarisce come attraverso la stipula del contratto di solidarietà sotto forma di
contratti collettivi aziendali le parti stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la ridu-
zione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
Il legislatore ha altresì precisato, che “la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà” fermo restando che “per ciascun lavo-
ratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco
dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato”.
Si evidenzia, altresì, che a fronte di temporanee esigenze del datore di lavoro di incrementare l’attività, tali da richie-
dere l’espletamento di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata, comunque non eccedente l’orario di lavoro
ordinario, resta ferma la possibilità per le parti di derogare alla riduzione precedentemente determinata in virtù di clausole,
contenute nel contratto stesso, concernenti le modalità di attuazione della suddetta deroga.
Al riguardo, con Dm 13 gennaio 2016 n. 94033 questo dicastero ha precisato che, in caso di variazioni che compor-
tino una minore riduzione di orario, l’azienda ne dovrà dare comunicazione al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e
all’Inps, mentre in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo con-
tratto di solidarietà.
Il decreto inoltre prevede, in linea con la precedente disciplina, che è ammissibile l’applicazione della riduzione di
orario nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro part-time, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-ti-
me nella preesistente organizzazione del lavoro.
Dal quadro regolatorio sopra illustrato, quindi, emerge che eventuali modifiche alla riduzione media oraria originaria-
mente concordata risultano compatibili con la ratio del contratto di solidarietà e non necessitano della definizione di un
nuovo accordo, laddove le stesse comportino una minore riduzione di orario e siano attuate in conformità alle modalità
derogatorie già previste.