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maggio 2016

Di talché, in riferimento al quesito posto appare possibile, laddove il carattere strutturale del part-time sia stato già

valutato, dare seguito alle istanze dei lavoratori, finalizzate, in virtù di esigenze personali fisiologicamente ricorrenti, alla tra-

sformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa, qualora tali trasformazioni, non determinano

alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo.

In altri termini risultano compatibili con il contratto di solidarietà in essere e non richiedono la stipula di un ulteriore

accordo soltanto quelle istanze di trasformazioni attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita -

sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti sia in riferimento al singolo lavoratore interessato - secondo i limiti percentuali

legalmente prestabiliti.

Qualora, invece, le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo sarà evidente-

mente necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà.

Preavviso per la fruizione dei congedi parentali

Il Dlgs n. 80/2015 ha modificato il termine di preavviso per la richiesta di congedo parentale stabilendo che lo stesso

non può essere inferiore a 5 giorni.

Al riguardo, il ministero del Lavoro, con interpello n. 13 dell’11 aprile 2016, ha precisato che le previsioni contenute

nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi

operative anche con rifermento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni.

RISPOSTA a interpello n. 13 del ministero del Lavoro dell’11 aprile 2016.

Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Disciplina congedi

parentali di cui all’art. 7, comma 1, lett. c), Dlgs n. 80/2015.

L’Assaereo ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla

corretta interpretazione della disciplina sui congedi parentali di cui all’art. 32, Dlgs n. 151/2001, così come modificato

dall’art. 7, comma 1, lett. c), Dlgs n. 80, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in

vigore dal 25 giugno 2015.

In particolare l’istante chiede se, a seguito del suddetto intervento normativo che prevede per la richiesta di conge-

do un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi

nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi operative anche con rifermento al perio-

do di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni.

Si pone, inoltre, la questione relativa alla possibilità per il datore di lavoro, anche in presenza di una richiesta del

lavoratore nel rispetto del termine minimo di preavviso, di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del con-

gedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni indu-

striali, nonché dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione del quesito sollevato, occorre muovere dalla lettura dell’art. 7, comma 1, lett. c), Dlgs n.

80/2015 il quale, nel riformulare il disposto di cui all’art. 32, comma 3, Dlgs n. 151/2001, sancisce che ai fini dell’esercizio

del diritto in questione “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le

modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indi-

cando l'inizio e la fine del periodo di congedo”.

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giu n

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