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FAQ

Un’ impresa (A) vende a B, soggetto residente in Svizzera, tessuti per rivestimenti; prima dell’esportazione, i tessuti vengono inviati ad un artigiano italiano (C) che li lavora per conto di B. La merce viene inviata direttamente da C a B in Svizzera. Sulla vendita da A a B si applica l’IVA?

Se viene eseguita una lavorazione nel territorio nazionale prima che la merce esca dai confini comunitari, la cessione dei beni da parte del primo cedente (A) è un’esportazione “non imponibile art. 8, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72” anche se prima dell’uscita dei beni dal territorio comunitario un terzo compie una lavorazione, una trasformazione o un assiemaggio del bene per conto del committente non residente (B)
La lavorazione da parte di (C) è un’operazione fuori campo IVA (art. 7-ter D.P.R. n. 633/72).
Questa operazione si chiama esportazione congiunta; è necessario che alla dogana competente siano presentate:

  1. la fattura della vendita dei beni da A a B,
  2. la fattura della lavorazione di C al committente estero (B).

Su entrambe le fatture la dogana deve apporre la vidimazione attestante l’uscita dal territorio dello Stato della merce.
(Novembre 2012)

Al posto della scheda carburante è possibile certificare ai fini fiscali l’acquisto di carburanti per autotrazione mediante l’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta di credito?

Il c.d. “decreto sviluppo” (D.L. n. 70/2011) ha espressamente esentato dalla scheda carburanti chi paga l’acquisto dei carburanti presso i distributori con carte di credito, debito o prepagate emesse da banche, Poste italiane, ecc. tenute all’obbligo di comunicazione al fisco dei dati dei clienti; non possono invece avvalersi della semplificazione le imprese che utilizzano carte emesse da soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
Il regime è alternativo alla scheda carburante ed è riservato alle imprese che acquistano i carburanti esclusivamente con carta di credito; non è ammesso il sistema misto (certificazione parziale con estratto conto e con scheda carburante). Per maggiori informazioni consulta la circ.n. 106/2012*
(NOVEMBRE 2012)
Scarica IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE - IVA

L’utilizzo della carta di credito aziendale per acquistare carburante per l’autovettura aziendale, permette di dedurne il relativo costo?

Il Decreto Sviluppo ha previsto l’esonero dall’obbligo di utilizzo della scheda carburante per i soggetti IVA che effettuano i rifornimenti esclusivamente tramite carta di credito, debito o prepagate.
La nuova disciplina introduce un sistema documentale alternativo rispetto all’utilizzo della scheda per l’acquisto di carburante per autotrazione, la scheda carburante continua ad operare per quanti non intendono provvedere all’acquisto mediante strumenti di pagamento elettronico e vogliono procedere alla detrazione dell’IVA.
La Circolare n. 42/E precisa che i due sistemi di certificazione alternativi sono riferiti al soggetto d’imposta, esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale in modo unitario, a prescindere dalla presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività.
Per non poter disporre della scheda carburante l’impresa/lavoratore autonomo deve utilizzare sempre e per tutti i veicoli posseduti la carta elettronica.
Nel caso in cui in aggiunta al rifornimento di carburate vengano effettuati contestualmente altri acquisti/spese, è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta al fine di consentirne la separata individuazione.

Può essere detratto il pagamento di prestazioni alberghiere e di ristorazione se non viene rilasciata la fattura?

L’Agenzia delle Entrate con una circolare e una risoluzione del 2009 precisa che l’imprenditore e il professionista possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, sempreché non costituiscano oggetto dell’attività propria d’impresa, e quindi di non detrarre l’iva assolta sulle stesse nel caso in cui “i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti iva connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall’importo dell’iva detraibile”. L’Agenzia delle Entrate riconosce all’iva non detratta per mancanza della fattura, la natura di “costo inerente” all’attività esercitata e pertanto ne consente la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’irap.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa e salve eccezioni previste dalla legge, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% (art. 109, comma 5 del TUIR).

Un contribuente che vuole ottenere il riconoscimento di detto credito IVA, quali documenti deve presentare?

Il contribuente deve esibire i registri Iva, le relative liquidazioni, la dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, le fatture e i modelli di versamento. 
Restano ferme le sanzioni per omessa dichiarazione.
 

Un contribuente, proprietario di un appartamento, intende concederlo in locazione e optare per la cedolare secca. Considerato che oltre l’appartamento vengono congiuntamente locati anche il garage e la cantina ad esso pertinenziali, l’opzione si estende ad entrambe le pertinenze?

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011, possono essere assoggettati alla cedolare secca i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso abitativo ed alle “pertinenze locate congiuntamente all’abitazione”.
Tra queste ultime sono comprese, ad esempio, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali del gruppo C (ossia, rimesse, autorimesse, magazzini e locali di deposito, ecc.) sempreché utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione locata.
Con riguardo al numero di pertinenze per le quali è possibile avvalersi della cedolare secca, non sussiste alcuna limitazione e pertanto, nel caso di specie, l’affitto congiunto dell’immobile ad uso abitativo e delle 2 pertinenze comporta la tassazione sostitutiva per tutti i 3 immobili (abitazione, garage e cantina)
Merita comunque rammentare che, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E, il regime di tassazione sostitutiva trova applicazione anche per le pertinenze locate con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che:

  1. il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti;
  2. nel contratto di locazione venga fatto riferimento a quello relativo all’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.È inoltre opportuno segnalare che l’opzione per la cedolare secca non può riguardare esclusivamente il canone relativo al contratto di locazione della sola pertinenza (ad esempio, locazione del solo garage, cantina, posto auto).

Un soggetto ha stipulato un contratto di locazione di un appartamento dal 1.1.2013, il contratto è stato registrato nei termini (15.1.2013); in sede di registrazione del contratto il contribuente ha presentato il modello 69 in cui non ha esercitato l’opzione per la cedolare secca e ha versato l’imposta di registro per la prima annualità. Volendo il contribuente esercitare per il 2014 l’opzione per la cedolare secca come si dovrà comportare?

Il contribuente per potersi avvalere della cedolare secca deve presentare il modello 69 entro il 31 gennaio 2014.

Ho locato un immobile abitativo e il conduttore è moroso nel pagamento dei canoni e delle spese: posso evitare di dichiarare ai fini Irpef il canone non riscosso?

Il comma 1 dell’art. 26 del DPR n. 917/86 stabilisce che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso.
Per i contratti di locazione in essere non assume rilevanza il fatto che canone sia stato o meno percepito, dovendo considerare l’ammontare dei canoni contrattualmente del periodo d’imposta.
I canoni relativi a contratti dati in locazione, scaduti e non percepiti, non sono tassati solo dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Se il giudice conferma la morosità dell’affittuario anche per periodi precedenti, per i quali sono già state versate imposte, a fronte delle maggiori imposte versate è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare che può essere utilizzato nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale e non oltre il termine ordinario di prescrizione (dieci anni).

Per gli imprenditori a quali condizioni le perdite su crediti di modesta entità sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi?

Il Testo unico delle imposte sui rediti stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se le stesse risultano da “elementi certi e precisi” e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
Il c.d. “Decreto Crescita” ha confermato la deducibilità delle perdite su crediti se le stesse:

  • risultano da elementi certi e precisi e sono “definitive”;
  • in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Lo stesso decreto ora prevede che i predetti “elementi certi e precisi”, con la conseguente deducibilità “automatica” della perdita, sussistono, in ogni caso, se:

  • il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento;
  • il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
  • per i soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili internazionali, il credito è cancellato dal bilancio per effetto di eventi estintivi.

In base alla nuova formulazione normativa il credito è di modesta entità se il relativo ammontare non è superiore a:

  • € 5.000 per le imprese con un volume d’affari o di ricavi non inferiore a € 100 milioni;
  • € 2.500 per le altre imprese.
 

 
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