SISTRI
Il SISTRI è ripartito il 1° ottobre 2013, interessando esclusivamente i rifiuti pericolosi.
In particolare, dal 1° ottobre 2013 sono obbligati gli Enti e le imprese che trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti pericolosi, nonché coloro che effettuano operazioni di pre-trattamento e miscelazione dei rifiuti.
Dal successivo 3 marzo 2014, il Sistri è ripartito per i “produttori iniziali” di rifiuti pericolosi.
Con riguardo a questi ultimi, in attuazione dell’art. 188 ter comma 3, D.Lgs. 152/2006, con il Decreto del Ministero dell’Ambiente 24 aprile 2014, vengono esonerati dall’obbligo di iscrizione e utilizzo del SISTRI i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti, in ispecie le imprese produttrici di rifiuti pericolosi derivanti da:
attività di demolizione e scavo, lavorazioni industriali e artigianali, attività commerciali, attività di servizio e attività sanitarie (art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del D.Lgs. 152/2006), attività agricole e agroindustriali.
Sopra tale soglia dimensionale anche queste attività saranno obbligate ad aderire al SISTRI.
Vengono escluse poi, a prescindere dal criterio del numero dei dipendenti, le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi da attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Naturalmente, per gli Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non obbligati al SISTRI, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli artt. 190 e 193 del D.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.