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Faq

SACCHETTI ASPORTO MERCI
Una ditta mi ha proposto di acquistare sacchetti per asporto merci biodegradabili, da mettere a disposizione della clientela. Sono obbligato ad acquistare sacchetti del genere?

Le caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, conformi alla norma UNI EN 13432:2002 (e certificate in base a certificazioni rilasciate da Organismi accreditati) sono contenute nel D.M. 18/03/2013, la cui entrata in vigore è vincolata alla conclusione, con esito favorevole, della procedura di comunicazione alla Commissione europea. La conclusione di tale procedura avverrà, presumibilmente –se non vi saranno obiezioni da Bruxelles- il prossimo 13 giugno 2013. Da questa data sarà in vigore il Decreto.

I sacchetti che riportano la dicitura “per uso alimentare” devono essere utilizzati solo per gli alimenti?

No, possono essere utilizzati anche per l’asporto di prodotti diversi dagli alimenti. Invece, i sacchetti che riportano la dicitura “per uso non alimentare” devono essere utilizzati soltanto per l’asporto di prodotti diversi dai generi alimentari.

ALBO GESTORI
La mia ditta trasporta in conto proprio i rifiuti prodotti dall’attività che svolgo. Devo iscrivermi all’Albo Gestori?

Sì, è necessaria l’iscrizione (cd super semplificata) ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, poiché l’attività che svolge si inquadra come attività di chi è produttore iniziale di rifiuti non pericolosi ed effettua operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti.
L’iscrizione nella stessa categoria è necessaria anche qualora l’attività produca rifiuti pericolosi, purché la raccolta e il trasporto degli stessi non ecceda i trenta chilogrammi o i trenta litri al giorno.
Ovviamente, se la sua attività produce (collateralmente) sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, ma nelle quantità indicate, l’iscrizione è una sola.
I requisiti necessari all’iscrizione sono elencati nella Delibera 432 del 15/03/2011 Albo Gestori.

ROTTAMI METALLICI
Faccio il trasporto di rottami ferrosi, che pago all’officina (produttore) presso la quale vado a ritirarli, perché hanno un valore di mercato. Quindi trasporto un “bene”, perché dovrei adottare il Formulario?

Anche in passato la Giurisprudenza si è espressa con la chiara argomentazione secondo cui il “semplice” passaggio intermedio (tra produttore di rifiuto e acciaieria) di chi fa commercio e trasporto non fa venir meno la natura di rifiuto, che resta invece immutata (con conseguente applicazione della disciplina che prevede compilazione del FIR, etc.), impedendo che il rottame si possa qualificare come mps (materia prima secondaria).
Nella versione attuale del Codice ambientale i rottami ferrosi rientrano nella qualificazione di rifiuto.

Le uniche eccezioni all’applicazione della disciplina in materia di rifiuti, derivano, essenzialmente:
  • dalla classificazione a monte del rottame ferroso quale sottoprodotto, ai sensi del nuovo art. 184-bis del Codice ambientale (introdotto dal D. Lgs. 205/2010), a patto, in sintesi, che sussista la certezza del riutilizzo (basata sulla prassi dimostrabile secondo cui il materiale in questione viene impiegato con regolarità nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale),
  • dalla qualifica a valle come prodotto che ha cessato di essere rifiuto, ai sensi dell’art. 184-ter del Codice ambientale: il che avviene quando il rottame è stato sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici (richiamo al “sistema di gestione qualità” introdotto dal Reg.UE 333/2011).

 
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