Sacchetti asporto merci
Con il Decreto 18 marzo 2013 il Ministero dell'Ambiente e quello dello Sviluppo Economico hanno individuato le (ulteriori) caratteristiche tecniche dei sacchetti per l'asporto delle merci, individuando tre distinte tipologie di sacchetti:
- sacchetti monouso biodegradabili e compostabili,
- sacchetti riutilizzabili (non biodegradabili né compostabili), con Maniglia Esterna alla dimensione utile del sacco,
- sacchetti riutilizzabili (non biodegradabili né compostabili), con Maniglia Interna alla dimensione utile del sacco.
Le informazioni ai consumatori prevedono che siano riportate precise diciture su ciascuna delle tipologie di sacchetti individuate.
- I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili devono riportare la dicitura “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”.
- I sacchetti riutilizzabili con Maniglia Esterna sono, a loro volta, di due tipi, ognuno dei quali dovrà riportare la relativa e corrispondente dicitura:
“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare”,
“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare”.
- I sacchetti riutilizzabili con Maniglia Interna sono, pure, di due tipi, su ognuno dei quali dovrà essere riportata la relativa e corrispondente dicitura:
“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare”,
“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare”.
E’ opportuno tuttavia precisare che la Commissione europea:
- sta ancora valutando la compatibilità di tale normativa in materia di sacchetti biodegradabili e compostabili con la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.
- ha recentemente licenziato una proposta di modifica all’art.4 della citata Direttiva 94/62/CE, con la quale si richiede agli Stati membri di adottare misure per limitare l'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero (sotto 50 micron di spessore).
Secondo tale proposta, le misure possono comprendere anche restrizioni alla commercializzazione (in deroga alla norma di cui all'art. 18 della Direttiva stessa).