Lavoro agile (smartworking)
Il Lavoro agile viene definito dalla legge come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita:
- mediante accordo scritto tra le parti (azienda e lavoratore);
- anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi;
- senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
- con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita:
- in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa;
- entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
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daniela.sala@scuolasuperiorects.it
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In data 7 dicembre 2021, Confcommercio e le altre Parti Sociali hanno sottoscritto, alla presenza del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile.
Restano in ogni caso fermi gli accordi sindacali nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data di sottoscrizione del presente Protocollo e gli accordi individuali in essere.
Il Protocollo è composto da 16 articoli, dai “principi generali” alle “disposizioni finali”, dalla “regolazione della disconnessione” agli “strumenti di lavoro”, dai quali possono trarsi degli elementi utili per fornire risposte concrete ai grandi cambiamenti che l’innovazione tecnologica produce nei modelli organizzativi delle imprese.
L’Accordo, conferma per l’avvio del lavoro agile la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale, come definito dagli artt. 19 e 21, l. n. 81/2017 e secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, ove regolato. Indica le possibili previsioni minime dell’accordo individuale, tra le quali, oltre all’alternanza tra il lavoro nei locali aziendali e all’esterno, la messa a disposizione degli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione.
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali.
Nell’intesa sono evidenziate le esigenze di semplificazione poste in essere nel modello di smart working emergenziale (art. 15) e di salvaguardia e valorizzazione degli accordi individuali, rimasti comunque la fonte primaria dell’istituto.
Normativa



