L'Informatore febbraio 2018

In primo piano 97 febbraio 2018 Legale Modifiche all’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (articolo 4) La disposizione in esame, modificando il Dlgs n. 259/2003, attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazio- ni il potere di irrogare sanzioni da euro 120.000 a euro 2.500.000 nonché di ordinare l’immediata cessazione dell’illecito, nel caso di violazioni di determinati articoli (tra i quali si segnalano quelli riguardanti l’accesso all’ingrosso al roaming, la vendita separata e l’abolizione dei sovraprezzi, la politica di utilizzo corretto e della sostenibilità dei sovraprezzi di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, nonché la loro fornitura, tariffe di chiamate, sms e servizio dati, e la trasparenza nei con- fronti dei consumatori finali) del reg. Ue n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’inter- no dell’Unione, nonché del reg. Ue n. 2120/2015 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta. Viene contestualmente attribuito all’Autorità, in caso di violazione di alcune delle norme dei regolamenti suddetti, il potere di adottare a determinate condizioni provvedimenti temporanei, nelle more dell’adozione del provvedimento definiti- vo, per far sospendere la condotta con effetto immediato. Nel caso, inoltre, di violazione delle disposizioni del Reg. 531/2012 indicate dalla norma in oggetto, è previsto per l’operatore anche il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti. Disposizioni di attuazione della direttiva (Ue) 2015/2203 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all’alimentazione umana (articolo 12) La disposizione disciplina la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all’alimen- tazione umana e delle loro miscele. La norma in oggetto, infatti, introduce le definizioni di: “caseina acida alimentare”, “caseina presamica alimentare”, “caseinati alimentari”. In particolare, viene previsto che, fermo restando quanto previsto dal reg. Ue n. 1169/2011, i prodotti oggetto della disposizione devono riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili le seguenti indicazioni obbligatorie: a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero caseari, ai sensi dell’articolo in commento, seguita, per i caseinati alimen- tari, dall’indicazione del catione o dei cationi; b) per i prodotti commercializzati in miscele: 1. la dicitura “miscela di” seguita dall’indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta in ordine ponderale decrescente; 2. per i caseinati alimentari un’indicazione del catione o dei cationi; 3. il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari; c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi; d) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell’Unione europea, dell’impor- tatore nel mercato dell’Unione; e) per i prodotti importati da Stati terzi, l’indicazione dello Stato d’origine; f) l’identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione. La norma, inoltre, precisa che i lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi, possono essere commercializzati fino ad esaurimen- to delle scorte e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché conformi alla normativa previgente. Viene, tuttavia, fatta salva la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi, a condi- zione che siano integrati con le informazioni obbligatorie sopra citate mediante l’apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili. La norma prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, per la preparazione di alimenti, le caseine e i caseinati che non rispondono ai requisiti previsti dalla normativa europea è soggetto alla sanzione amministrati- va pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Viene stabilito, tuttavia, che le suddette sanzioni non si applicano a chi utilizza caseine e caseinati in confezioni originali, quando la mancata corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o

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