L'Informatore febbraio 2018

Legale 98 Leggi e provvedimenti febbraio 2018 la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, sempre che l’utilizzatore non sia a conoscenza della viola- zione o la confezione originale non presenti segni di alterazione. L’articolo in oggetto, inoltre, prevede in particolare che salvo che il fatto costituisca reato: - chiunque denomina ed etichetta le caseine e i caseinati, legalmente commercializzati per usi non alimentari, in modo da indurre in errore l’acquirente sulla loro natura o qualità o sull’uso al quale sono destinati è soggetto alla sanzione ammini- strativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000; - chiunque pone in commercio, con le denominazioni indicate nell’articolo in esame ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l’acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti è soggetto alla sanzione ammini- strativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000; - chiunque pone in commercio i prodotti previsti dall’articolo in oggetto con una denominazione comunque diversa da quel- le prescritte è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500; - chiunque viola le disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro 5.000. L’articolo in esame abroga il Dpr n. 180 del 1988. Classificazione, etichettature e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 15) L’articolo in commento introduce un nuovo illecito amministrativo a carico di chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità previste dall’art. 48, parag. 1 e 2 primo comma, del reg. Ce n. 1272/2008 (regolamento Clp) su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele. In particolare, il nuovo articolo 10 bis del Dlgs 186/2011, inserito dall’articolo in esame, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisce reato, da 10.000 a 60.000 euro per chi viola le seguenti prescrizioni: • la pubblicità delle sostanze classificate come pericolose deve menzionare le classi o le categorie di pericolo; • la pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o contenente una sostanza classificata come pericolosa (di cui all’art. 25, comma 6, regolamento Clp), che permetta a una persona di concludere un contratto d’acquisto senza aver prima preso visione dell’etichetta, deve menzionare il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell’etichetta. Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (articolo 24) Al fine di garantire strumenti di indagine efficaci, tenuto conto delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale, per le finalità di accertamento e repressione dei reati, il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto già previsto dall’articolo 132, commi 1 e 1-bis, del Dlgs n. 196/2003 (Codice privacy). Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 28) La norma in esame, modificando il Dlgs n. 196/2003, prevede la possibilità per il titolare del trattamento dei dati per- sonali di avvalersi per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie previste dal decreto citato. A tal fine, viene stabilito che i titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento e che sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante. Sempre la disposizione in oggetto specifica che il responsabile deve effettuare il trattamento attenendosi alle sud- dette condizioni stabilite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, deve vigilare sulla puntuale osservanza di queste. Viene, infine, inserito un nuovo articolo per il riutilizzo dei dati per finalità scientifica di ricerca o per scopi statistici. In tale ambito può essere autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei In primo pia o

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