L'Informatore febbraio 2018

In primo piano 96 febbraio 2018 È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017 la legge n. 167/2017 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017”. È opportuno, pertanto, evidenziare, per gli aspetti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse. Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE (articolo 1) La norma in oggetto, modificando il Dlgs n. 96/2001, prevede una nuova disciplina per l’accesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori degli avvocati stabiliti (ovvero dei cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea che esercitano stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che sono iscritti nella sezione speciale dell’albo degli avvocati). Al riguardo, infatti, viene disposto che l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo cassazionisti e giurisdizioni supe- riori può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall’avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventual- mente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’av- vocatura. Con riguardo alla disciplina transitoria, inoltre, viene previsto che alla data di entrata in vigore della legge in esame: • coloro che sono iscritti nella sezione speciale dell’albo suddetto conservano l’iscrizione; • coloro che hanno maturato i requisiti per l’iscrizione secondo la normativa previgente possono chiedere di essere iscritti nella stessa sezione speciale. Disposizioni in materia di diritto d’autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/Ce e 2004/48/Ce (articolo 2) L’articolo in commento prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell’informazione di porre fine immediatamente alle viola- zioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti. Viene, inoltre, attribuito all’Autorità il potere di disciplinare con proprio regolamento le modalità con le quali tale prov- vedimento cautelare è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avver- so il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell’Autorità. Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/Ce e 90/167/Cee (articolo 3) La norma in commento modifica il Dlgs n. 193/2006 introducendo una disciplina riguardante la tracciabilità dei far- maci ad uso veterinario mediante ricette elettroniche. In particolare, viene previsto che i produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle auto- rizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari, attraverso la prescrizione del medicinale veterinario, inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo le seguenti informazioni: a) l’inizio dell’attività di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonché l’acquirente; b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari. Tale banca dati è alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. In tale ottica, viene stabilito che a decorrere dal 1° settembre 2018 la prescrizione dei medicinali veterinari deve essere redatta esclusivamente mediante ricetta elettronica. Viene, inoltre, previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroni- che è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974. Sempre l’articolo in commento precisa, infine, che l’obbligo della ricetta elettronica dal 1° settembre 2018 viene disposto anche per la prescrizione dei mangimi medicati. Legale

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