L'Informatore febbraio 2018

130 Normativa nazionale febbraio 2018 Commercio estero individuato, sulla base di criteri condivisi, la quota di dividendi riconducibile alla branch svizzera di Gamma, assoggettabile al regime di imposizione integrale, e la quota di dividendi qualificabile come “white list” , imponibile in misura del 5 per cento. In applicazione dei criteri concordati con l’Amministrazione finanziaria, le riserve di utili detenute da Gamma al 31 dicembre 2013, pari complessivamente a euro 170,691 milioni, risultavano composte da utili black list per euro 104,896 milioni e da utili white list per 65,796 milioni. A tali riserve si sono poi aggiunti gli utili realizzati negli anni 2014/2015, pari a circa euro 2 milioni, interamente imputabili alla quota white list, in quanto successivi alla cessione della branch svizzera di Gamma. Pertanto, al 31 dicem- bre 2015, le riserve di Gamma ammontavano a euro 173.061 milioni (formate da utili white list per euro 68.165 milioni). In data xy 2016, Gamma ha deliberato la distribuzione a Beta di un dividendo di euro 20 milioni, specificando, nella relativa shareholder’s resolution , che il medesimo dovesse essere pagato attingendo interamente dal basket degli utili white list ; a sua volta, Beta ha deliberato la distribuzione di tale dividendo ad Alfa. Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere il trattamento fiscale applicabile al suddetto dividendo. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente L’istante ritiene che il dividendo di 20 milioni, distribuito da Gamma con delibera del xy 2016, debba essere esclu- so da imposizione per il 95 per cento del suo ammontare, in quanto non alimentato da utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata, come evidenziato dalle seguenti circostanze: - alla data di distribuzione, Gamma disponeva di utili pregressi pari ad euro 173,061 milioni e che tali utili, sulla base dei criteri definiti con l’Agenzia delle Entrate in sede di accordi deflattivi del contenzioso, erano ripartiti in utili white list per euro 68,165 milioni e in utili black list per euro 104,896; - la shareholder’s resolution approvata il xy 2016 prevedeva espressamente che il dividendo fosse distribuito a Beta attingendo alla suddetta quota di utili white list; - in pari data, Beta ha deliberato la distribuzione del medesimo dividendo ad Alfa. Al riguardo, l’istante evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di compresenza, tra le riserve di utili distribuibili, di utili prodotti sia in paesi a fiscalità privilegiata che in paesi non a fiscalità privilegiata, si considerano pri- oritariamente distribuiti i primi nel caso in cui non sia possibile una verifica analitica della reale provenienza del dividendo materialmente pagato (circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E). Nella fattispecie, tuttavia, tale presunzione non sarebbe operan- te, in quanto la stessa è applicabile unicamente nell’ipotesi, che non ricorre per i dividendi percepiti da Alfa, di “mancanza di adeguato supporto documentale” sulla provenienza degli utili. Parere dell’Agenzia delle Entrate Ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del Tuir, gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato con- corrono interamente a formare il reddito del percettore, in deroga al regime di esclusione in misura del 95 per cento del loro ammontare, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 89. Nel caso in cui tali utili siano indirettamente distribuiti per il tramite di un soggetto non residente nei suddetti Stati o territori che non detiene o svolge attività esclusivamente nei medesimi, si pone il problema di individuare la fonte dei divi- dendi erogati. La circolare 6 ottobre 201, n. 51/E ha evidenziato che, ai fini dell’individuazione della quota parte di utili provenienti da paradisi fiscali, nell’ordinamento tributario nazionale manca un principio di carattere generale che regoli la distribuzio- ne, l’utilizzo o la ricostruzione o la ripartizione delle riserve. In mancanza di un criterio espresso previsto dal legislatore, occorre documentare, di volta in volta, la provenienza degli utili distribuiti al socio residente. In particolare, quest’ultimo è tenuto a dimostrare, sulla base di un adeguato supporto documentale, se e in quale misura tali utili provengano o meno da paesi a fiscalità privilegiata; in assenza di una simile dimostrazione, la citata circolare n. 51/E del 2010 ha chiarito che si ritengono distribuiti, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili provenienti da un paradiso fiscale. Nella fattispecie, le riserve pregresse della società Gamma, residente in Olanda, risultano formate anche da utili prodotti dalla stabile organizzazione che la medesima ha detenuto in Svizzera fino all’anno 2009 e, quindi, in un paese incluso nella black list di cui al Dm 21 novembre 2001.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxMjg=