L'Informatore febbraio 2018

129 Normativa nazionale febbraio 2018 Commercio estero Utili esteri la documentazione necessaria per provare la provenienza La delibera della società costituisce un supporto documentale idoneo a dimostrare la provenienza dei dividendi esteri percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti. L’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 22 novembre 2017 n. 144, pubblicata a seguito di un’istanza di inter- pello, ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione probatoria utilizzabile dal contribuente (socio italiano) per dimo- strare la provenienza dei dividendi di fonte estera percepiti per il tramite di società intermedie non residenti, e la conte- stuale dimostrazione della provenienza o meno degli utili da Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Nel caso in esame, una società italiana ha ricevuto da una sua controllata estera un dividendo che quest’ultima aveva a sua volta ricevuto da una propria controllata, ovvero l’utile distribuito alla società italiana, proveniva da riserve prodotte in parte in un paese a fiscalità privilegiata e in parte in un paese non a fiscalità privilegiata. L’Agenzia esaminando il caso ha concluso che: • la composizione delle riserve pregresse della società intermedia non residente è idonea a rappresentare analiticamente la provenienza degli utili che le compongono e la loro entità • l’utilizzo, in sede di distribuzione delle riserve, di una determinata provvista patrimoniale può essere adeguatamente documentato dalla società italiana sulla base delle delibere adottate dalla società erogante. In conclusione, quindi, l’Agenzia ha ritenuto che le delibere adottate dalle società intermedie non residenti, dalle quali risulta che le somme distribuite sono attinte da riserve non alimentate da utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, costituiscono un “supporto documentale idoneo” a dimostrare che i dividendi percepiti dalla società italiana non rientrano nell’ambito applicativo del regime di imposizione integrale disciplinato dall’articolo 89, comma 3, Tuir. RISOLUZIONE n. 144/E dell’Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2017. Interpello art. 11, c. 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Documentazione probatoria idonea a dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera per- cepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti (art. 89, comma 3, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917). Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 89, comma 3, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente Quesito Alfa spa (di seguito, Alfa o istante) detiene il 100 per cento del capitale della società olandese Beta BV (in breve, Beta), la quale, a sua volta, controlla interamente la società Gamma BV (in breve, Gamma), residente in Olanda. Fino al 2009, quest’ultima ha prodotto utili, oltre che in Olanda, anche in Svizzera, per il tramite di una branch ivi situata. Nel 2009, Gamma ha ceduto tale branch ad una consociata, realizzando una plusvalenza di euro 170.636.000, assoggettata a tassazione in parte in Olanda e in parte in Svizzera, sulla base di determinazioni assunte dalle autorità fiscali dei predet- ti paesi. A seguito della cessione, gli utili di Gamma sono stati prodotti esclusivamente in Olanda ed ivi integralmente tas- sati. Nelle annualità 2008/2013, Gamma ha distribuito i propri utili a Beta, la quale ne ha riversato una parte ad Alfa. Tali utili, ai sensi dell’articolo 89, comma 2, del Tuir, sono stati esclusi da imposizione in Italia in misura del 95 per cento del loro ammontare, nel presupposto della provenienza degli stessi da una società residente in Olanda e, quindi, da un paese non a fiscalità privilegiata. L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della propria attività di verifica e di accertamento, ha parzialmente disconosciu- to il suddetto trattamento fiscale ed ha considerato gli utili percepiti dall’istante provenienti da uno Stato incluso nella black list di cui al Dm 21 novembre 2001, in quanto prodotti dalla branch di Gamma localizzata in Svizzera. Le contestazioni relative alla tassazione dei dividendi sono state oggetto di definizione nell’ambito degli istituti deflattivi del contenzioso. In particolare, per ciascuna delle annualità verificate, l’istante e l’Agenzia delle Entrate hanno

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