L'Informatore febbraio 2018

128 Normativa nazionale febbraio 2018 Commercio estero (3) Le date finali per il riesame obbligatorio di cui all’allegato del regolamento (Ue) n. 1387/2013 dovrebbero esse- re riviste per 188 sospensioni. (4) Non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della Tdc per 92 prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (Ue) n. 1387/2013. Le sospensioni per tali prodotti dovrebbero pertanto essere sop- presse da tale allegato. (5) A fini di chiarezza, le voci relative alle sospensioni che sono modificate o introdotte per la prima volta dal pre- sente regolamento dovrebbero essere contrassegnate da un asterisco, mentre l’asterisco dovrebbe essere rimosso dalle voci relative alle sospensioni che non sono modificate dal presente regolamento. (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ue) n. 1387/2013. (7) Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime di sospensioni autonome e di rispettare gli orien- tamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modi- fiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni per i prodotti in questione devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, ha adottato il seguente regolamento: Articolo 1 L’allegato del regolamento (Ue) n. 1387/2013 è così modificato: 1) Nella tabella le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici Nc e Taric figurano nell’allegato I del presente regolamento sono soppresse; 2) Tutti gli asterischi nella tabella e le note a piè pagina * contenenti il testo «Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.» sono soppressi; 3) Le righe corrispondenti ai prodotti di cui all’allegato II del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l’or- dine dei codici NC indicati nella prima colonna di tale tabella. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. In primo pi no

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