L'Informatore febbraio 2018

127 Normativa nazionale febbraio 2018 Commercio estero Itv – Informazioni tariffarie vincolanti - Nuovo modello Per richiedere le informazioni tariffarie vincolanti (Itv) ai fini doganali occorre utilizzare il nuovo modello rilasciato dall’Agenzia delle Dogane, le istanze pervenute sulla base della vecchia modulistica non saranno, infatti, più accettate. Le Itv sono decisioni amministrative di rilievo comunitario sull’applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la clas- sificazione doganale ad una determinata merce con l’assegnazione del relativo codice di nomenclatura combinata (Nc) o Taric. Tali decisioni hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio comunitario e assolvono una duplice funzione: da un parte, vincolano tutte le autorità doganali dell’Unione europea a riconoscere al titolare indicato nell’Itv il codice tariffa- rio ivi indicato per quella determinata merce, in occasione dell’espletamento delle operazioni di importazione ed esporta- zione espletate successivamente all’adozione della decisione; dall’altra, vincolano il titolare della decisione ad utilizzare l’Itv stessa (a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene abbia ricevuto la notifica della decisione). La domanda di Itv deve essere prodotta per iscritto, in conformità al modello previsto dall’allegato 4 del regola- mento delegato (Ue) 2016/341/Ue, servendosi dell’apposito formulario, ed inviata tramite il servizio postale con racco- mandata a/r all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, presso la Direzione centrale legislazione e procedure doganali, sito in via Mario Carucci, 71,00143 Roma o con posta elettroni- ca certificata (Pec) all’indirizzo e-mail dogane@pce.agenziadogane.it . Sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali Regolamento (Ue) 2017/2467 del Consiglio del 21 dicembre 2017 che modifica il regolamento (Ue) n. 1387/2013 REGOLAMENTO (Ue) 2017/2467 del Consiglio del 21 dicembre 2017. Modifiche al regolamento (Ue) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali. Il Consiglio dell’Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La produzione dell’Unione di 67 prodotti che non figurano nell’allegato del regolamento (Ue) n. 1387/2013 del Consiglio non è sufficiente a coprire il fabbisogno dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, è nell’interesse dell’Unione sospendere i dazi autonomi della tariffa doganale comune («Tdc») su tali prodotti. (2) È necessario modificare le condizioni per la sospensione dei dazi autonomi della Tdc per 49 prodotti che figu- rano nell’allegato del regolamento (Ue) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle ten- denze economiche del mercato. Talune classificazioni dei prodotti sono state modificate per consentire all’industria di beneficiare appieno delle sospensioni in vigore. Inoltre, l’allegato del regolamento (Ue) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato al fine di allineare o chiarire i testi in alcuni casi. Le condizioni modificate riguardano i cambiamenti della desi- gnazione delle merci, della loro classificazione, dei dazi applicabili o degli obblighi relativi all’uso finale. In primo piano

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