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set tembre 2016
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b) per l'olio di oliva vergine:
«olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
c) per l'olio di oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini:
«olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
d) per l'olio di sansa di oliva:
«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti diretta-
mente dalle olive»;
oppure
«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».
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Regolamento Ue n. 29/2012, articolo 4:
1. La designazione dell'origine figura sull'etichetta dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine di cui all'allegato XVI, punto 1, let-
tere a) e b), del regolamento (Ce) n. 1234/2007.
La designazione dell'origine non figura sull'etichetta dei prodotti definiti all'allegato XVI, punti 3 e 6, del regolamento (Ce) n. 1234/2007.
Ai fini del presente regolamento, per «designazione dell'origine» si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o sull'eti-
chetta ad esso acclusa.
2. Le designazioni dell'origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all'Unione o al paese terzo
- a seconda dei casi - in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5;
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture - a seconda dei casi -
in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5:
i) miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea» oppure un riferimento all'Unione;
ii) «miscela di oli di oliva non originari dell'Unione europea» oppure un riferimento all'origine esterna all'Unione;
iii) «miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea e non originari dell'Unione» oppure un riferimento all'origine interna ed esterna
all'Unione, oppure;
c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (Ce) n. 510/2006, in conformità
alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.
3. Non è considerato come una designazione dell'origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell'im-
presa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/Cee o entro il
31 maggio 2002 conformemente al regolamento (Ce) n. 40/94 del Consiglio.
4. Per le importazioni da paesi terzi, la designazione dell'origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (Cee) n. 2913/92.
5. La designazione dell'origine che indica uno Stato membro o l'Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state rac-
colte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio.
Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato
estratto l'olio, la designazione dell'origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell'Unione o in (denominazione
dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell'Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».
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Regolamento Ue n. 29/2012, articolo 5:
Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta di un olio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo
sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi:
a) l'indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d'oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27°C con la prima spremitura
meccanica della pasta d'olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
b) l'indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d'oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione
o centrifugazione della pasta d'olive;
c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini
o vergini; i termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (Cee) n. 2568/91 possono figurare sull'etichetta unicamente se sono
fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all'allegato XII del regolamento (Cee) n. 2568/91;
d) l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimen-
sioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del
regolamento (Ce) n. 2568/91.
e) Per gli oli di cui all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (Ce) n. 1234/2007, l'indicazione della campagna di raccolta può
figurare soltanto quando il 100% del contenuto dell'imballaggio proviene da tale raccolta.