DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA
Etichettatura facoltativa carni bovine
Indicazioni applicative e modifica del Dm del 16 gennaio 2015
Dm 20 maggio 2016
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 133 del 9 giugno 2016 il Dm 20 maggio 2016 del ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali recante “Disposizioni applicative e modifica del decreto 16 gennaio 2015 sull'etichettatura facoltati-
va delle carni bovine e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2001”.
Innanzitutto, il decreto in esame stabilisce che l’autorizzazione rilasciata agli organismi indipendenti di controllo, ai sensi
dell’art. 7 del Dm 16 gennaio 2015 (vedasi circolare n. 8 del 2015), dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha
validità triennale.
È previsto, inoltre, che gli organismi indipendenti forniscono al ministero alcune informazioni sulla loro attività di controllo
e sull’organizzazione di filiera.
In particolare, il Dm prescrive agli organismi indipendenti di comunicare al ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali - dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf)
e alla Regione competente le inadempienze gravi riscontrate durante il controllo, sull'applicazione del disciplinare di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c) del decreto 16 gennaio 2015, i provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite per ripristinare la cor-
retta attività.
È disposto, altresì, che gli organismi indipendenti di controllo trasmettono al ministero e alle Regioni competenti, entro il
31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo svolta, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) elenco dei soggetti controllati per ciascun segmento di filiera, data del controllo, nominativo e ruolo dei componenti del grup-
po ispettivo;
b) frequenze dei controlli;
c) elenco ispettori e numero ispezioni per ispettore;
d) elenco delle non conformità riscontrate e provvedimenti adottati.
Al riguardo, il decreto prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 gli obblighi di invio delle informazioni di cui sopra
sono assolti dagli organismi indipendenti attraverso il caricamento delle relative informazioni nella banca dati vigilanza, di segui-
to (Bdv). L'inserimento delle informazioni nella Bdv costituisce comunicazione ai sensi del regolamento (Ce) n. 882 del 29 aprile
2004. La mancata o non corretta comunicazione rappresenta carenza nell'espletamento dei compiti assegnati, ai sensi del
medesimo regolamento.
Nelle more dell'attivazione dell’accesso alla banca dati, è disposto che le organizzazioni in possesso di disciplinari di eti-
chettatura delle carni bovine, depositati presso il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, devono trasmettere al
medesimo ministero, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi seg-
menti della filiera.
Il decreto in esame, inoltre, modifica la definizione di allevamento di cui all’art. 10, comma 1 lett. b), del Dm 16 gennaio
2015, eliminando l’informazione relativa all’“azienda di allevamento”.
Pertanto la nuova definizione è la seguente:
“b) l’allevamento: sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l’epoca di sospensione dei trattamenti
terapeutici, indicazioni relative all’alimentazione”.
Infine, il decreto abroga il Dm 13 dicembre 2001, contenente le disposizioni applicative al regolamento (Ce) n.
1760/2000 sull’etichettatura delle carni bovine.
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