maggio 2016
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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Leggi decreti circolari
Articolo 3
Partecipazione agli utili
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del
codice civile.
2. Agli utili distribuiti ai sensi del comma 1 si applica l’articolo 95, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986.
Articolo 4
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori
1. L’incremento di cui all’articolo 1, comma 189, della legge n. 208 del 2015 è riconosciuto qualora i contratti collettivi di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizza-
zione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei
quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di
produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse
necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
2. Non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini di cui al comma 1 i gruppi di lavoro di semplice consultazione,
addestramento o formazione.
Articolo 5
Deposito e monitoraggio dei contratti
1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182 e 189, della legge n. 208 del 2015, il
deposito di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015 è effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti
collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto,
redatta in conformità al modello di cui all’allegato n. 1. Il modello di dichiarazione è reso disponibile sul sito del ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali –
www.lavoro.gov.ite aggiornato con decreto direttoriale.
Articolo 6
Voucher
1. L’erogazione dei beni, prestazioni, opere e servizi di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato car-
taceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetiz-
zati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza
integrazioni a carico del titolare.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittima-
zione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione.
3. L’affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa continuano a essere disciplinati dal decreto del presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Articolo 7
Efficacia
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in
quelli successivi.